ISTITUTO DI ISTRUZIONE SCUOLA POLO REGIONALE del VENETO SUPERIORE “MARIO RIGONI STERN” uo IETEUNI AVV OA codice meccanografico: viis006006 - codice IR INNOVAZIONE H RICERCA EDUCATIVA 84006090249 www.istitutosuperioreasiago.it Segreteria: Tel. 0424 63875 - viis006006@istruzione.it Campus Pertile: via Matteotti 155, Asiago (VI) - Tel. 0424 63875 Oggetto: Richiesta di accesso civico generalizzato In riscontro alla Vostra del 20/10/2022, dopo aver adeguatamente informato il DPO e il RPCT del MI, sì ritiene che l'istanza non meriti di essere accolta per diversi motivi. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe l’Istituzione scolastica a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Per i motivi di cui sopra, si ribadisce il non accoglimento dell’istanza. Cordiali saluti La Dirigente Scolastica [omissis]