VIIC86600N - A1CE0A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005772 - 18/10/2022 - 1.4 - U e-mail: viic86600n@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: viic86600n@pec.istruzione.it sito web: https://www.ic8vicenza.edu.it/ Nr. Protocollo: Si veda Segnatura. Egregio Sig. Fabio Pretrosanti a mezzo pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it; P.C. a mezzo p.e.c. al D.p.o [omissis] : info@pec.karon.it P.C: a mezzo p.e.c. all'R.P.C.T. RPCT@postacert.istruzione.it Oggetto: Riscontro alla richiesta di accesso civico generalizzato Egregio Sig. Fabio Pietrosanti, con la presente si riscontra la Sua richiesta di accesso civico generalizzato pervenuta a Codesto Istituto tramite p.e.c. in data 19/09/2022, avente ad oggetto: 1. Copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico scrivente ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a 1 e-mail: viic86600n@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: viic86600n@pec.istruzione.it sito web: https://www.ic8vicenza.edu.it/ distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5, copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; * * * > Premesso che: l’accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; » Visto che: lIUfficio Scolastico Regionale del Veneto, analizzata la richiesta di accesso civico generalizzato dell'istante, ritiene che non meriti di essere accolta per diversi motivi ben evidenziati nella nota del 3 ottobre 2022 indirizzata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Regione Veneto; > Considerata: la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; > Attesa: la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), che ritiene che “se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena verificato che: la richiesta appare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative; verificato che: la raccolta delle informazioni richieste imporrebbe a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell'’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione; Invero, sul punto giova rappresentare che dall’istanza in esame si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Sulla circostanza che le richieste in esame possano considerarsi “Massive” in relazione alla mole di adempimenti che l'accoglimento di ciascuna istanza comporterebbe per ciascun istituto scolastico , si richiama la sentenza 503 del 03.12.2021 con cui il Tar per l'Abruzzo Pescara, sez. 1 ha affermato che il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio del buon andamento dell’amministrazione riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l’economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame, sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti contro interessati; verificato che: le informazioni richieste si riferiscono anche ad operazioni non strettamente necessarie come la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016, riguarda prevalentemente trattamenti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. In tal senso, per ciò che riguarda gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell'Istruzione, ha predisposto uno specifico documento, con la collaborazione dell'Ufficio del Garante della Privacy (Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali, https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica- 3 e-mail: viic86600n@istruzione.it Posta Elettronica Certificata: viic86600n@pec.istruzione.it sito web: https://www.ic8vicenza.edu.it/ Digitale-Integrata-e-tutela-della-privacy-Indicazioni-generali.pdf), per fornire alle scuole linee di indirizzo comuni e principi generali per implementare la DDI, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza in rete e la tutela dei dati personali. Invero, nel testo, a pagina 7, il Ministero afferma che “la valutazione di impatto deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti dell'articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che, poiché l'istituzione scolastica , in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”; > verificata: la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; P.Q.M. sentito il DPO dell'Istituto [omissis] e avendo opportunamente informato il RPCT , si comunica che la richiesta di accesso sopra menzionata, non può essere accolta. Tanto si doveva, Distinti Saluti. Il Dirigente Scolastico Firmata digitalmente Ai sensi del c.a.d. Firmato [omissis]