VI1IC85900E - A09A2F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004172 - 06/10/2022 - 1.4 - U ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ” tel. 0444/659089 - COD. FISCALE 80017050248 E-mail: viic85900e@istruzione.it - Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it Spettabile Ditta MONITORA PA Oggetto: Risposta a Vs. richiesta di accesso civico generalizzato ns. n. prot. 3859 del 21/09/2022. In risposta alla Vs. mail citata in oggetto, lo Scrivente, analizzata la richiesta di accesso civico generalizzato, ritiene che non meriti di essere accolta per diversi motivi. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, la richiesta da Voi formulata pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall'istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferiie con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Distinti Saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Firmato [omissis]