VIIC85200Q - A65B82A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004134 - 06/12/2022 - 1II.4 - U ia ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ARSIERO - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 36011 ARSIERO - Via Roma, 33 - Tel. 0445 740328 VIIC852000 - e. mail: viic85200q@istruzione.it - C.F. 83002850242 http://www.icarsiero.edu.it Protocollo e data, vedi segnatura Spett. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: Vs. richiesta di accesso civico generalizzato datata 19.09.2022 In riscontro alla Vs. richiesta di accesso civico generalizzato datata 19.09.2022, si fa presente quanto segue. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Voi difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Pertanto, acquisito in merito il parere del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle Istituzioni scolastiche della [omissis] Vs. richiesta di accesso civico generalizzato non può essere accolta. Il Dirigente Scolastico [omissis] (firmato digitalmente) Firmato digitalmente da FRANCESCO CRIVELLARO