ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO MUTTONI” di SAREGO Scuola con INDIRIZZO MUSICALE Via Damiano Chiesa, 5 - 36040 Meledo di Sarego (VI)-Tel. 0444-820813/820589 Sito web: http://www.icmuttonisarego.edu.it e-mail: viic813005@istruzione.it P.E.C.: viic81300b5@pec.istruzione.it Codice Meccanografico: VIIC813005 - Codice Fiscale: 80016850242 — Cod. I.P.A.: UFWLUL Prot.9295/1.4 Sarego 4 ottobre 2022 All’attivista del progetto Monitora-Pa Fabio Petrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: istanza di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2, d.lgs 33/2013 — Monitora-PA In riscontro alla vostra istanza di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2, d.lgs 33/2013, come attivista del progetto Monitora-PA, si ritiene che la richiesta non meriti di essere accolta per diversi motivi: 1. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. 2. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. 3. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Si fa presente di aver informato il DPO e il RPCT del MI in ordine a detta circostanza. La Dirigente Scolastica [omissis]