ant ca LICEO STATALE “Carlo Montanari” SMmaost Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale - Musicale “eron” Vicolo Stimate n. 4 Tel. 045/8007311 37122 VERONA E-mail: vrpmo10001@istruzione.it C.F.80011840230 Sito web: www.liceomontanari.edu.it Al Sig. Fabio Pietrosanti, via Aretusa 34, Milano (MI), PEC: comunicazioni@pec.monitora-pa.it Prot. n. 16725/2022 Oggetto: Riscontro richiesta di accesso civico generalizzato del 20/09/2022 Gent.mo Sig. Pietrosanti, in riscontro alla Sua istanza di Accesso Civico Generalizzato pervenuta a mezzo PEC in data 20.09.2022 e dal presente Istituto assunta a Protocollo n. 14597/2022 del 20.09.2022, si ritiene che la stessa non debba essere accolta per le ragioni di seguito descritte. I motivi di esclusione al diritto di accesso civico generalizzato sono indicati nell’art 5-bis (esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Non è possibile ricondurre la Sua richiesta di accesso civico in questione ai motivi di esclusione indicati in questo articolo e, considerato il principio ispiratore del FOIA, sembrerebbe ovvio, l'obbligo di ottemperare alle norme e inviare la documentazione richiesta entro i 30 gg previsti. Tuttavia il richiedente accesso civico, dopo le premesse, chiede dei documenti senza indicare nessuna motivazione. Alla fine dichiara che: “tutti i documenti e le risposte positive e negative ricevute a seguito della presente richiesta di accesso civico generalizzato saranno automaticamente resi accessibili al pubblico, privati dei dati personali eventualmente presenti nella mail di accompagnamento, tramite una apposita sezione del nostro sito, così da poter essere analizzati da studiosi e specialisti nell’ambito della protezione dei dati e del software libero”. La giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495): se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo LICEO STATALE “Carlo Montanari” smoesns Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale - Musicale i Vicolo Stimate n. 4 Tel. 045/8007311 37122 VERONA E-mail: vrpmo10001@istruzione.it (€.F. 80011840230 eb: www.liceomontanari.edu.it elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, (....), pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Per il Consiglio di Stato è sufficiente un indizio di interesse non assolutamente generico, senza spiegazioni, affinché la richiesta di accesso civico generalizzato possa essere giudicata ammissibile, altrimenti è un inutile intralcio delle funzioni ammnistrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento di servizi. Nella richiesta, come accennato, non c'è questo indizio, ma solo la volontà di costituire una banca dati pubblica per permettere a studiosi e specialisti di analizzarla. Studiosi e specialisti non indicati, della cui esistenza e volontà si presume, soggetti comunque terzi rispetto al richiedente che non mostra un interesse ai documenti, ma si preoccupa solo di metterli a loro disposizione. “Il minimo livello di concretezza” richiesto dal Consiglio di Stato è da rinvenirsi, inoltre, in una richiesta di documenti per permettere, forse, a qualcuno di non ben precisato di studiarli, perché probabilmente li troverà interessanti. Inoltre, si richiede nei punti 2 e 4 la valutazione di impatto DPIA a fronte di una sua personale valutazione in merito, esplicitata nelle premesse, che lo ha indotto a ritenere, erroneamente, che la stessa non andava fatta solamente durante il periodo di pandemia, per una “concessione” del Garante dovuta allo stato di emergenza. Quindi la richiede ugualmente. Le Istituzioni scolastiche non sono obbligate alla redazione della DPIA. Provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 : “la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati”. Sul punto, nella pagina dedicata proprio alla valutazione d'impatto, il Garante ha precisato che: si evidenzia come le espressioni trattamenti "sistematici" e "non occasionali" indicate nell'Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto di cui ai (-)X LICEO STATALE “Carlo Montanari” smoesns N Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale - Musicale i “anon® Vicolo Stimate n. 4 Tel. 045/8007311 37122 VERONA E-mail: vrpmo10001@istruzione.it C.F.80011840230 eb: www.liceomontanari.edu.it punti 6, 11 e 12 sono riconducibili al criterio della "targa scala". Non basta quindi la presenza di un trattamento verso minori, ma serve anche la “larga scala”, elemento che, ritornando anche al provvedimento del 26 marzo 2020, non è rinvenibile con riferimento alla singola scuola. La richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative, La richiesta di FOIA da parte di monitora PA è arrivata dopo altre comunicazioni, che hanno interessato più Scuole, in un breve arco temporale. La prima riguardava i codici di tracciamento visite sul sito web [omissis] seconda relativo alla presenza nel sito di Google Fonts. Inoltre, l'associazione “Monitora PA”, con una istanza comune a tutte le Istituzioni scolastiche dichiara di aver avviato “il primo FOIA massivo della storia italiana, come primo passo di una strategia che si svilupperà completamente nei prossimi 3/4 mesi”, aggiungendo di voler: “liberare 8 milioni di studenti dal controllo dei GAFAM a Scuola”. Parliamo dunque di più richieste in un breve arco temporale, a cui ne seguiranno altre a breve termine, finalizzate non dall’effettiva esigenza di conoscenza di documenti amministrativi (tutelata dal FOIA) ma caratterizzate da mere finalità esplorative al fine di attuare una strategia di contrasto alle multinazionali informatiche: le GAFAM (Consiglio di Stato, Sezione AP, Sentenza 2 aprile 2020 n. 10). Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti, ma comunque LICEO STATALE “Carlo Montanari” smoesns Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale - Musicale i Vicolo Stimate n. 4 Tel. 045/8007311 37122 VERONA E-mail: vrpmo10001@istruzione.it (€.F. 80011840230 eb: www.liceomontanari.edu.it riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. È plausibile che la richiesta di accesso civico possa essere ricondotta a quanto indicato nelle Sentenze del Consiglio di Stato per la mancanza di un indizio di motivazione con una richiesta generica finalizzata alla costituzione di una banca dati utilizzabile da studiosi, la finalità di contrasto alle GAFAM comprovata da più richieste riconducibili ad uno stesso centro di interesse in un arco temporale limitato, onerosa per la Pubblica Amministrazione. In merito all'onerosità e al carico di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione c'è da rilevare quanto segue. Le richieste del punti 3 e 5 e cioè le misure tecniche adottate per l'utilizzo di piattaforme che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica e la TIA, richiedono una estrapolazione e una decontestualizzazione dalla analisi dei rischi effettuata per la definizione di una struttura adeguata al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR 679/2016. Operazione che comporta oneri aggiuntivi e scarsi benefici per il richiedente. La semplice produzione della documentazione specificamente prodotta per l’uso delle piattaforme e la TIA che ne consegue, come ad esempio, le istruzioni agli autorizzati del trattamento dati ed il regolamento per l'uso delle piattaforme approvato dal Consiglio di Istituto non sarebbero, da sole, sufficienti a fornire un quadro completo, esaustivo delle misure tecniche adottate per il rispetto della privacy di cui l’Istituto si è dotato. Un insieme di strumenti, tecniche e tecnologie (come la pseudonomizzazione e la crittografia) e procedure. La comunicazione della documentazione relativa a tutte le contromisure adottate a contrasto del rischio esporrebbe l’amministrazione ad un immotivato, ingiustificato rischio di sicurezza. La conoscenza delle contromisure di sicurezza adottate, infatti, inficia l'efficacia delle stesse riportando quel rischio che cercano di mitigare a livelli inaccettabili e non conformi all'art. 32 del GDPR 679/2016 che recita: “/ titolare del trattamento e il responsabile LICEO STATALE “Carlo Montanari” smoesns Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale - Musicale i Vicolo Stimate n. 4 Tel. 045/8007311 37122 VERONA E-mail: vrpmo10001@istruzione.it (€.F. 80011840230 eb: www.liceomontanari.edu.it del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. La comunicazione di tutta la documentazione relativa al rischio dunque non è ammissibile, l'estrapolazione di quella proposta comporta oneri per l’amministrazione e scarsi benefici per il richiedente per i motivi esposti. Inoltre è già riconosciuta una più ampia tutela al cittadino dalla stessa normativa sulla privacy che impone la redazione della documentazione richiesta. Ci riferiamo al “reclamo diretto al Garante” che ciascun cittadino, direttamente, autonomamente, liberamente, facilmente, senza costi può richiedere a tutela del rispetto della privacy direttamente all’Autorità, la sola che può formulare giudizi di legittimità e di merito in materia, applicare sanzioni e obbligare al rispetto delle norme. Rammentiamo che in base al principio di “accountability” il Titolare del trattamento dati ha la responsabilità di progettare e implementare una struttura adeguata al rischio e ha l'onere di dimostrare di averlo fatto. In base al principio di privacy by design e by default tali oneri a carico del Titolare del trattamento, sono continui, costanti e tutto quanto progettato e implementato va rivisto in considerazione di quanto empiricamente riscontrato sulla base di audit di controllo a cui devono necessariamente seguire adempimenti operativi con l'applicazione di adeguate contromisure a contrasto del rischio, la cui valutazione è mutata proprio sulla base di quanto effettivamente si è verificato. Mutevoli aspetti anche legati al contesto internazionale, indicazioni del MI, indicazioni dell’Agid, provvedimenti esplicativi del Garante devono essere considerati nell'analisi. AI titolare del trattamento, dunque, spetta la responsabilità, comportamenti proattivi, monitoraggi, comportamenti adattivi e l'onere della prova. L'organo di controllo previsto dalle norme a tutela del cittadino può essere soltanto l'Autorità Garante della Privacy che ne ha l'onere, la legittimità e le competenze a cui il cittadino può accedere, direttamente, liberamente, agevolmente e senza costi per la propria tutela. Non potendosi, nonostante le dichiarate intenzioni, sostituire all'Autorità di controllo, la richiesta di documentazione tecnica, valutabile LICEO STATALE “Carlo Montanari” smoesns Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale - Musicale i “anon® Vicolo Stimate n. 4 Tel. 045/8007311 37122 VERONA E-mail: vrpmo10001@istruzione.it C.F. 80011840230 Sito web: www.liceomontanari.edu.it solo nel merito, appare una immotivata richiesta di controllo generalizzato, non supportato da vero interesse conoscitivo, all'esistenza o meno della documentazione prodotta, fra l’altro di tutti gli Istituti d’Italia. Alla luce di questo, appare anche plausibile, nonostante le difficoltà oggettive, ricondurre all'accesso civico sottoposto alla 241/90 in luogo dell'accesso civico generalizzato regolamentato dall'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, la richiesta pervenuta. In tal caso si prefigura il motivo di inammissibilità della richiesta per “controllo generalizzato” art. 24 comma 3 L. 241/90. La documentazione relativa alle misure tecniche adottate andrebbe poi “epurata” dai dati personali del personale coinvolto tutelati dall'art 5-bis comma 2 d.lgs 33/2013 e effettuata anche la richiesta al controinteressato. Tutto ciò rappresenta un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione e la richiesta di tutta questa mole di informazioni eccessivamente onerosa, comportando l’inammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato per le motivazioni già esposte delle sentenze del Consiglio di Stato già citate. Verona, 19.10.2022 Il Responsabile del procedimento [omissis] documento firmato digitalmente