LICEO STATALE «E. MONTALE» Liceo Classico e Liceo Linguistico Cod. fisc. 84003580275 30027 SAN DONÀ DI PIAVE (Venezia) Viale Libertà, 28 — Tel. 0421/52166 Sito Web: www.liceomontale.it E-mail: vepc06000t@istruzione.it P.E.C: vepc06000t@pec.istruzione.it Prot. n. (vedi segnatura) San Donà di Piave, (vedi segnatura) AI Sig. Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA https://monitora-pa.it Oggetto: istanza di accesso civico generalizzato In merito alla Vostra istanza di accesso civico generalizzato del 24/09/2022, si comunica quanto segue: 1. La maggior parte delle piattaforme utilizzate sono gratuite e prevedono l'accettazione delle condizioni di utilizzo, che sono pubbliche e rinvenibili nei siti web delle piattaforme stesse (Google Workspace, Microsoft Teams etc.). Questo vale anche per eventuali opzioni a pagamento. I contratti relativi a Registro Elettronico e Segreteria Digitale sono rinvenibili in Amministrazione Trasparente. 2. Itrattamenti di dati non rientrano nella casistica di cui all'art. 35 comma 3 del GDPR e non rientrano negli elenchi pubblicati dal Garante Privacy relativi ai trattamenti per i quali la DPIA è obbligatoria. Anche nel caso in cui su base volontaria l'Ente abbia effettuato delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, queste vengono effettuate con l'ausilio di sofisticate piattaforme di vulnerability assessment professionali di livello enterprise, che possono contenere dettagliati riferimenti a vulnerabilità e configurazioni poco sicure, che per motivi di sicurezza non possono essere comunicate o diffuse. 3. La richiesta non è chiara e non contiene gli elementi idonei per poter individuare gli atti o i documenti oggetto della richiesta. In ogni caso si fa presente che l’Istituto non fa uso di piattaforme complesse non idonee ad un ambiente scolastico . AI contrario le piattaforme utilizzate (a titolo esemplificativo: GSuite for Education, Microsoft Teams) sono specificamente realizzate e progettate per un ambiente di tipo educational. 4. Itrattamenti di dati non rientrano nella casistica di cui all'art. 35 comma 3 del GDPR e non rientrano negli elenchi pubblicati dal Garante Privacy relativi ai trattamenti per i quali la DPIA è obbligatoria. Anche nel caso in cui su base volontaria l'Ente abbia effettuato delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, queste vengono effettuate con l'ausilio di sofisticate piattaforme di vulnerability assessment professionali di livello enterprise, che possono contenere dettagliati riferimenti a vulnerabilità e configurazioni poco sicure, che per motivi di sicurezza non possono essere comunicate o diffuse. 5. Itrattamenti di dati non rientrano nella casistica di cui all'art. 35 comma 3 del GDPR e non rientrano negli elenchi pubblicati dal Garante Privacy relativi ai trattamenti per i quali la DPIA è obbligatoria. Anche nel caso in cui su base volontaria l’Istituto abbia effettuato delle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati, queste vengono effettuate con l'ausilio di sofisticate piattaforme di vulnerability assessment professionali di livello enterprise, che possono contenere dettagliati riferimenti a vulnerabilità e configurazioni poco sicure, che per motivi di sicurezza non possono essere comunicate o diffuse. 6. La normativa che regola gli acquisti nelle Scuole richiama non solo il CAD ma anche il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) ed il reg. di contabilità delle Scuole (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), dove non si indica alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola valutazioni comparative per acquisiti sotto-soglia. L'Ente non può quindi accogliere la richiesta, in quanto trattasi di documenti non previsti ne’ obbligatori. Il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di competenza. Contro la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale si sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa