ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A. Pacinotti” I | Via Caneve 93, 30173 Mestre Venezia - Tel. 041/5350355 I VVY Cod. meccanografico: VEIS019001 - Cod. Fiscale 00435870274 E-mail: veis019001 @istruzione.it - Pec: veis019001@pec.istruzione.it IS PACINOTTI Protocollo N. 11966-1.1/2022 Mestre, 22/12/2022 Spett.le Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA comunicazioni @ pec.monitora-pa.it e p/c AI [omissis] Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 MONITOTORA PA. A seguito dell’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 da parte del soggetto MONITORA PA si comunica che non viene accolta e si precisa quanto segue come da nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto a prot. n. 21106 del 03/10/2022. “In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. HI, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accogliibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall'’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa”. Si comunica, inoltre di aver adeguatamente informato il DPO in ordine a detta circostanza. Il Dirigente Scolastico [omissis] Documento Firmato digitalmente