ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE L. LUZZATTI Sede centrale: Via Perlan , 17 — Gazzera - 30174 - Mestre -VE - tel. 041 5441545 Sede staccata: Via Asseggiano, 49/E- Gazzera - 30174 - Mestre —VE - tel. 041 5441268 Cod. Mecc. VEIS004007 - C.F. 82013620271 veis004007@istruzione.it - veis004007@pec.istruzione.it Prot. n. VE-Mestre, 07/10/2022 Spett.le sig. Fabio Pietrosanti mail: comunicazioni@pec.monitora-pa.it USR VE drve@postacert.istruzione.it DPO frareg@legalmail.it Oggetto: risposta a Richiesta di accesso civico generalizzato del 20/09/2022 Si comunica che la richiesta di accesso civico generalizzato, pervenuta a questa Istituzione scolastica in data 20/09/2022, ns protocollo n. 12644 del 20/09/2022, non può essere accolta, e ciò per diversi motivi. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez.Ili, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica,dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso di specie, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consenso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Tale dichiarazione verrà trasmessa per conoscenza anche al DPO e al RPCT del MI. Cordiali saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis]