Protocollo 0009268/2022 del 17/10/2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. MATTEOTTI” SCUOLE DELL’INFANZIA — PRIMARIA — SECONDARIA | Grado Sede Centrale: Via Manzoni, 11 -30030 Maerne (VE) Tel. 041 640863 — Fax. 041 640825 Codice Fiscale 82012260277 - Codice Univoco Ufficio UFMZP4 E-Mail: veic83700a@istruzione.it - Pec: veic83700a@pec.istruzione.it Sito Web: www.icmatteottimaerne.edu.it Prot. n. (vedi segnatura) Maerne, 17/10/2022 AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora-pa.it; E, p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Pec: drve@postacert.istruzione.it OGGETTO: Riscontro alla richiesta di accesso civico generalizzato ex art.5,comma 2, d.lgs.33/2013- Monitora PA. In relazione all'istanza di accesso civico generalizzato ex art.5,comma 2, d.lgs.33/2013 si ritiene che la stessa non possa essere accolta per vari motivi. In primo luogo come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495 ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495 .... se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Nel caso specifico la Vs richiesta pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscano ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe la Scrivente a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Si precisa infine di aver di aver adeguatamente informato il DPO e il RPCT del MI in ordine a detta circostanza. LA DIRIGENTE SCOLASTICA [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del C.d Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa