Protocollo 0012498/2022 del 20/10/2022 bo # ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI” SALZANO - VE C.A.P. 30030 Via Meucci, 2 - Tel. 041/5709791/2/3 - Fax 041/5709788 C.M. VEIC80700E — C.F. 82011960273 www.icsalzano.edu.it e-mail veic80700e@istruzione.it — veic80700e@ pec.istruzione.it A.S. 2022/23 SALZANO, 20/10/2022 Prot. (vedi segnatura) AI Sig. Fabio Pietrosanti Attivista Progetto Monitora PA OGGETTO: Riscontro all’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013- MONITORA PA. In riscontro all'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 da parte del soggetto MONITORA PA alle Istituzioni scolastiche si precisa quanto segue. Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle Istituzioni scolastiche della regione Veneto, analizzata la richiesta di accesso civico generalizzato, ritiene che non meriti di essere accolta per diversi motivi. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’ Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Si comunica altresì, di aver adeguatamente informato il DPO e 1l RPCT del MI in ordine a detta circostanza. Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del C.d Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa