( \ (3 _ UNIONE EUROPEA sd È ‘ Ministero dell Kyuxione Fondo sociale europeo Per la scuola Fondo europeo di sviluppo regionale ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEBELLUNA 2 Via Crociera 1 - 31044 Montebelluna (TV) Tel. 0423. 24055/23809 Codice Fiscale 92035640264 www.icmontebelluna2.edu.it tvic87900c@istruzione.it tvic37900c@pec.istruzione.it AL SIG. FABIO PIETROSANTI comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: RISPOSTA ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO PROPOSTA DAL SIG. FABIO PIETROSANTI In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20/09/2022 a questo istituto, volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 e segg. del d.lvo 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia delcontratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; vista la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e la Circolare n.2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con le quali vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; verificato che l'interesse, espresso con tale richiesta, volto alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, rappresenta altresì un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi; verificato che le informazioni richieste, in modo specifico copia del “contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata” sono facilmente reperibili all’interno del rete Internet, poiché il gestore della piattaforma didattica ha pubblicato in modo trasparente tale documento, e non si ritiene quindi di dover dar seguito alla richiesta di copia dello stesso; ritenuto che la Valutazione dei rischi dovrebbe essere un documento con accesso molto più limitato, poiché illustra le misure di mitigazione in essere e quelle pianificate nel breve/medio termine, e di fatto descrive, indirettamente, quali misure mancano, quali sono lacunose o sono ancora in fase di pianificazione, inoltre tale documento di norma contiene anche le misure tecniche e quelle organizzative applicate all’interno dell’organizzazione. Si ritiene pertanto di non poter dar seguito alla richiesta “copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico”; verificata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. Dall'analisi della vostra comunicazione si ravvisa infatti una richiesta del tutto esplorativa nei confronti di questa istituzione scolastica e, come da Sentenza 20 ottobre 2020 n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il bis, è giustificato un diniego nel caso di accesso documentale quando la richiesta si manifesta del tutto generica e con una funzione esplorativa. Infine si evidenzia come anche il RPCT (Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle Istituzioni scolastiche della regione Veneto) abbia deciso per il diniego a fornire quanto richiesto per le stesse motivazioni indicate in precedenza. L’USR Veneto ritiene la richiesta sproporzionata e abnorme, e definisce come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Saluti cordiali D.S. MARIO DE BORTOLI Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93