ISTSC_TVIC870002.A0EF584,REGISTRO PROTOCOLLO.U.0014371.07-10-2022 0, N1- "MARTININTREVISO Prot. 0014371 del 07/10/2022 * Ill {Uscita) ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 1 “A. MARTINI” Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706 C. F. 94136050260 C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT Egr. sig. Fabio Pietrosanti, faccio seguito alla sua istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 per comunicarle che la stessa, nello specifico delle singole richieste, non può essere accolta per le seguenti ragioni. RICHIESTA N. 1: “copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” In base all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dall’ANAC [omissis] l'accesso agli atti della P.A. ... deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa (sentenza T.A.R. Lazio, 20/10/2020, n. 10660). La sua richiesta appare invece del tutto generica e gravemente lacunosa, al punto da assumere carattere “esplorativo” in ordine a ciò che ne dovrebbe costituire lo specifico oggetto, e tale da inibire una precisa risposta. Per altro verso, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis: Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495) insegna che: se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Al contrario, appare invero assai fumoso, del tutto teorico e meramente eventuale, l'interesse sotteso alla sua richiesta, rinvenibile peraltro solo nel dichiarato, quanto generico, intento di rendere pubblici i documenti richiesti “così da poter essere analizzati da studiosi e specialisti nell’ambito della protezione dei dati e del software libero” attraverso la costituzione di una banca dati sul sito Monitora-PA. Non potendo valutare la reale sussistenza e concretezza dell'interesse all'accesso (diremmo: per interposta persona, ossia) ragguagliandola a tali vaghi soggetti terzi (studiosi e specialisti; Monitora-PA) quali effettivi beneficiari finali della eventuale ostensione, la sua richiesta appare preordinata ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (USR — Veneto, prot. 21106 del 3/10/2022). Per difetto della necessaria specificità e concretezza che caratterizza la sua richiesta e per la pretestuosità del suo interesse, la stessa non è accoglibile. RICHIESTA N. 2: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di Ki ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 1 “A. MARTINI” Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706 C. F. 94136050260 C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” A questo riguardo, segnalo che con provvedimento del 26 marzo 2020 il Garante Privacy ha voluto fornire una serie di chiarimenti in merito all’utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici. In particolare l'Autorità Garante, proprio con riferimento alle DPIA, ha così affermato: “/a valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati”. Con il citato provvedimento il Garante, senza derogare all'applicazione del GDPR per i pur gravi motivi emergenziali, ha inteso semmai fornire interpretazioni e precisazioni utili a comprendere il corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione, evitando così il frammentarsi delle prassi. Aggiungo inoltre che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, la valutazione d’impatto riguarda non già la singola scuola bensì, prevalentemente, autorità o enti pubblici per progetti su scala ampia e per i trattamenti indicati nell'elenco che l'Autorità di controllo redige e rende pubblico. Anche sotto questo aspetto, la sua richiesta non è accoglibile. RICHIESTA N. 3: “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Ribadito che, in base all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dall’ANAC, l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere, la sua richiesta risulta, nello specifico, non conforme a siffatto orientamento, essendo priva di quella necessaria concretezza che consentirebbe a questa amministrazione pubblica di individuare e circoscrivere esattamente i documenti oggetto dell'accesso. Per la vaghezza con la quale è stata formulata, la sua richiesta costituisce anzi una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative ... Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile (USR — Veneto, prot. 21106 del 3/10/2022). In via incidentale, aggiungo che la richiesta, per la sua genericità ed ampiezza e per il suo carattere “esplorativo”, involge profili tecnici riguardanti il livello di informatizzazione e le relative misure di sicurezza della scuola, ossia informazioni la cui eventuale “automatica divulgazione” (scopo ultimo al quale, come lei stesso dichiara, la richiesta di accesso è preordinata) potrebbe anche arrecare un concreto ed ingiusto pregiudizio alla protezione dei dati personali trattati da questa istituzione pubblica (cfr.: D. Lgs. 33/2013, art. 5-bis, comma 2, lett.b). Ne discende che la richiesta non è accoglibile. Ki ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 1 “A. MARTINI” Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706 C. F. 94136050260 C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT RICHIESTA N. 4: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” I casi in cui è richiesta una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) sono quelli stabiliti dall'art. 35 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e tra essi non rientrano quelli ai quali si riferisce la sua richiesta di accesso. Inoltre il Garante Privacy ha pubblicato altresì un elenco esemplificativo (non esaustivo) dei trattamenti soggetti a DPIA e, tra questi, non sono presenti quelli da lei citati. Al riguardo, segnalo che il riferimento ai “minori” contenuto nel medesimo elenco al numero 6 (Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili), deve essere letto ed interpretato alla luce delle precisazioni svolte, a questo riguardo, dall’Autorità Garante, che nella pagina dedicata proprio alla valutazione d’impatto ha precisato quanto segue: si evidenzia come le espressioni trattamenti "sistematici" e "non occasionali" indicate nell'Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto di cui ai punti 6, 11 e 12 sono riconducibili al criterio della "larga scala". In altri termini, la presenza di un trattamento di dati personali relativi a minori non richiede, di per sé, una DPIA che, viceversa, diventa obbligatoria solo se quel trattamento viene effettuato su “larga scala”, elemento questo, che tornando al citato provvedimento del Garante Privacy (vedi sopra sub 2) non è configurabile con riferimento alla singola scuola. La sua richiesta pertanto non è accoglibile. RICHIESTA N. 5: “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” Al riguardo, reitero le eccezioni sopra svolte sub 1 in ordine alla genericità ed indeterminatezza della richiesta ed al suo carattere palesemente “esplorativo”, laddove essa è stata espressamente ricollegata a circostanze che lo stesso richiedente considera eventuali, e quindi del tutto incerte e solo potenziali (eventuale trattamento dei dati in paesi terzi). Alla luce della contraria giurisprudenza ed orientamento ANAC sopra richiamato, ne discende che, anche sotto questo profilo, la richiesta di accesso non è accoglibile. Ciò detto, in via del tutto incidentale segnalo che le istituzioni scolastiche pubbliche possono utilizzare solo fornitori che, una volta superate le rigide procedure di accreditamento alle quali vengono sottoposti, risultano accreditati [omissis] Ministero dell'Istruzione ha provveduto a selezionare, per tutte le scuole italiane, le piattaforme utilizzabili, proponendone l’utilizzo anche attraverso il proprio sito istituzionale. | relativi profili di rischio vengono pertanto valutati, a monte, ed a livello di istituzione centrale. Ki ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 1 “A. MARTINI” Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706 C. F. 94136050260 C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT RICHIESTA N. 6: “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo” Ancorché la richiesta appaia alquanto vaga e meramente esplorativa, dunque non accoglibile, segnalo, nuovamente in via incidentale, che gli acquisti effettuati dalle istituzioni scolastiche soggiacciono all’applicazione non solo del CAD [omissis] da lei citato, ma anche del Codice dei Contratti e del Regolamento di contabilità delle scuole, fonti normative che non impongono alcun chiaro obbligo di conservare agli atti della scuola le valutazioni comparative eventualmente effettuate per gli acquisti cd. sottosoglia. A tutti i precedenti rilievi ed argomenti, svolti al fine di motivare le ragioni per le quali le sue richieste risultano inaccoglibili, aggiungo — quale causa ulteriore ed autonoma di rigetto — che le stesse sono altresì inammissibili, considerato: ° con particolare riferimento a quelle sopra elencate sub 2, 4, 5 e 6, che esse si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche (USR — Veneto, prot. 21106 del 3/10/2022) e pertanto andrebbero eventualmente rivolte ad altro destinatario; ° con riguardo all'intera istanza, che essa risulta sproporzionata ed abnorme, e pertanto inammissibile, sia per la mole di documenti che il suo carattere generico ed esplorativo impone di ricercare, sia perché non è sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità, sia infine per la dichiarata massività con la quale è stata rivolta a 8254 istituzioni scolastiche pubbliche (Monitora PA (monitora-pa.it). Ritiene infatti la giurisprudenza amministrativa che è possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo (Consiglio di Sato, adunanza plenaria, sentenza n. 10/2020). In altri termini, posta la finalità che la legge assegna all’istituto dell’accesso civico, quale strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa (cfr. art. 1 D.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 2 D.lgs. 97/2016), esso non può .. essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell'amministrazione, perché ciò determinerebbe un inammissibile effetto "boomerang" sull'efficienza dell'Amministrazione. (T.A.R. Lombardia, sez. III, sentenza 11/10/2017 n. 1951 2017). Ki ISTITUTO COMPRENSIVO TREVISO 1 “A. MARTINI” Via V. Rapisardi - 31100 TREVISO Tel. 0422/300706 C. F. 94136050260 C.M. TVIC870002 - e-mail: TVIC870002@ISTRUZIONE.IT Per tutte le ragioni che precedono, la sua richiesta di accesso civico non può essere accolta. Con i migliori saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] ” (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 82/2005 e successivi aggiornamenti)