TVIC83700A - A3FB284 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007551 - 17/10/2022 - 1.4 - U ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GIAVERA DEL MONTELLO Via Bombardieri del Re, 12 - 31040 Nervesa della Battaglia - Tel 0422 885406 — Tel/Fax 0422 779186 e-mail: TVIC83700A@istruzione.it o segreteria@icgiavera.it PEC: TVIC83700A@PEC.ISTRUZIONE.IT sito: www.icgiavera.edu.it Prot. vedi segnatura Nervesa della Battaglia, 17.10.2022 Al Sig. Fabio Pietrosanti - _4_ [omissis] i OGGETTO: istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013- MONITORA PA Egregio Sig. Pietrosanti, in riscontro alla Sua istanza di accesso civico generalizzato inviata a questa Istituzione Scolastica con Pec in data 19.09.2022, acquisito il parere del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, si ritiene che la Sua domanda non meriti di essere accolta per i seguenti motivi. Firmato [omissis] primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), “se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta da Lei formulata pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi a dover essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). La si ritiene, quindi, vessatoria e pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe la Scuola a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Della presente risposta è stata data notizia sia al DPO dell'Istituto che al RPCT del Ministero dell'Istruzione. Distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis]