€ è ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ai SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - ZENSON DI PIAVE (TV) Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.edu.it Fax 0422/797139 Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 AMBITO TERRITORIALE N°15 TREVISO SUD COD. MIN. TVIC832007 AI Sig. Fabio Pietrosanti, Prot. 0004875 del 10/10/2022 con domicilio digitale all’indirizzo Pec: |-4 (Uscita) comunicazioni@pec.monitora-pa.it; p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione del Veneto Pec: drve@postacert.istruzione.it Oggetto: Riscontro istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 del 19/09/2022° firma del sig. Fabio Pietrosanti n.q. di attivista di Monitora PA. In riferimento alla richiesta pervenuta in data 19/09/2022 a questo istituto e volta ad ottenere l’accesso 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; vista, la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e la Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nella quale è stato precisato che non sono ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; verificato che l'interesse - espresso con la richiesta di cui all'oggetto della presente nota - volto alla trasparenza, essendosi manifestato in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, rappresenta un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi; vista la sentenza 20 ottobre 2020 n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il bis, con la quale è stato precisato che è giustificato il diniego nel caso di accesso documentale quando la richiesta si manifesti del tutto generica e con una funzione esplorativa; verificato che le informazioni richieste ed in particolare la copia del “contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata” è facilmente reperibile all'interno della rete Internet, poiché il gestore della piattaforma didattica ha pubblicato in modo trasparente tale documento; ritenuto che la valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, e della T.I.A. sono documenti con accesso molto più limitato, poiché illustrando le misure di mitigazione in essere e quelle pianificate nel breve/medio termine, di fatto descrivono, indirettamente, quali misure mancano, quali sono lacunose o sono ancora in fase di pianificazione, inoltre tale documento di norma contiene anche le misure tecniche e quelle organizzative applicate all’interno dell’organizzazione; verificata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; vista la circolare del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle Istituzioni scolastiche della regione Veneto, del 3.10.2022 - che si richiama integralmente e che, ad ogni buon fine, si allega alla presente - con la quale la richiesta di Monitora PA è stata ritenuta “priva di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicati ve (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile”; vista, ancora, la superiore circolare del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle Istituzioni scolastiche della regione Veneto, con la quale si invitano i dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche della Regione ad uniformarsi alle determinazioni in essa contenute, ed a respingere la richiesta di cui all'oggetto della presente nota; considerato che il DPO e l’RPCT del Ministero dell’Istruzione sono stati debitamente informati della richiesta di accesso in questione; acquisito il parere del DPO del presente Istituto scolastico ; la scrivente istituzione scolastica , conformemente all'orientamento espresso a livello regionale, respinge la richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] pari YAwWlS