UNIONE EUROPEA Fondo sociale europeo Per la scuola Fondo europeo di sviluppo regionale competenze e ambienti per l'apprendimento FSE-FESR ISTITUTO COMPRENSIVO “I. NIEVO” di CORDIGNANO Via Gazzari, 1 - 31016 - CORDIGNANO Tel. 0438 995391 - 0438 995830 e-mail: TVIC825004@ìistruzione.it pec: TVIC825004@pec.istruzione.it - sito web: www.iccordignano.edu.it Cordignano, 19/10/2022 Prot. 0006379 del 19/10/2022 agli Atti | {Uscita) al Sig Fabio Pietrosanti comunicazioni(g)pec.monitora-pa.it OGGETTO: esito istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 - denominata [RIF FOIA-01.TVIC825004] RICHIESTA DI ACCESSO. CIVICO GENERALIZZATO del 20 settembre 2022 La richiesta di accesso civico generalizzato, denominata [RIF FOIA-01.TVIC825004] RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, pervenuta a questa Istituzione Scolastica in data 20 settembre 2022, risulta priva dei presupposti giuridici previsti per il suo accoglimento. Dopo aver adeguatamente informato il DPO e il RPCT del MI in ordine a detta circostanza, si rappresenta quanto segue. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata difetta di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratta, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe l’Istituzione Scolastica a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Cordiali saluti [omissis]