ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-RESANA Prot. 0006798 del 04/10/2022 Ill {Uscita) ® MINISTERO DELL’ISTRUZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RESANA Via Vittorio Veneto, 22 - 31023 RESANA (TV) tel. 0423/480264 - fax. 0423/718189 Codice Fiscale 81002130268 - C.Ministeriale TVIC81900R Resa na e-mail: resanascuola@icresana.edu.it - tvic81900r@istruzione.it PEC: tvic81900r@pec.istruzione.it www.icresana.edu.it Resana, 4 ottobre 2022 [omissis] enzione del Dottor Fabio Pietrosanti, Le comunico che la richiesta di accesso civico generalizzato, pervenuta a questo Istituto Comprensivo in data 20 settembre 2022, risulta priva dei presupposti giuridici previsti per il suo accoglimento. A tal proposito si rileva quanto segue: 1) Come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. 2) Si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. 3) Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Si aggiunge che siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Cordialmente. (firmato digitalmente)