Protocollo 0010755/2022 del 06/10/2022 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LENDINARA Scuola Secondaria di I° Grado, Primaria e dell’Infanzia Via G. Marconi, 36- 45026 LENDINARA (RO) C.F. 91007980294 - Cod. Mecc. ROIC81700X - Cod. iPA: istsc_roic81700x - Cod. univoco F.E.: UFB64F E-mail: roic81 700x@istruzione.it - PEC: roic81700x@pec.istruzione.it Sito internet: www.icslendinara.edu.it - Tel. 0425 / 641058 Prot. n. (vedi segnatura) Lendinara, (vedi segnatura) AI Sig. Pietrosanti Fabio Co-fondatore Progetto “MonitoraPA” comunicazioni@pec.monitora-pa.it Agli atti OGGETTO: Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 - MONITORA P.A. — prot. n. 9728/1.4 - del 20.09.2022. La scrivente, facendo seguito all'istanza di cui all'oggetto e di concerto con il proprio DPO, evidenzia quanto segue. Come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Nel caso che ci occupa, la richiesta pare difettare proprio di questa base di concretezza. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza si riferiscano ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe l'Istituto scrivente a fornire numerosissime pagine senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, proprio perché sproporzionata, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. In conclusione, conformemente a quanto indicato dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle Istituzioni scolastiche della Regione Veneto, si ritiene che la richiesta di accesso civico generalizzato presentata da MonitoraPA non meriti accoglimento per i motivi sopraesposti. Il Dirigente Scolastico reggente - [omissis] - Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale” e norme ad esso connesse. 1|Pag. Rigetto istanza accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 —-MONITORA PA