ITSCT EINAUDI GRAMSCI ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per il TURISMO “EinaudiGramsci” Via delle Palme, 1 35137 PADOVA - Tel 049/656382 Via Canestrini 78/1 35127 PADOVA - Tel 049/754400 C.F. 92236790280 Protocollo N. (vedasi segnatura) Padova, (vedasi data segnatura) Egr. Sig. Fabio Pietrosanti a mezzo PEC al domicilio digitale eletto: comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013. In riferimento alla richiesta pervenuta a questo istituto e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5 e segg. del D.Lgs. 33/2013, alla seguente documentazione: “1. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo.”, si comunica che questa amministrazione esprime il proprio diniego all'istanza in parola per i seguenti motivi: 1) Come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex mufltis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. 2) Sisottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. 3) Dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Evidenziando di aver adeguatamente informato il D.P.O. di questa Istituzione Scolastica e il R.P.C.T. del Ministero dell’Istruzione in relazione a quanto sopra, si porgono cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate