LICEO ARTISTICO STATALE “A. MODIGLIANI” PADOVA via E. degli Scrovegni 30 - 35131 Padova Tel.: 0498756076 c.f. 80014680286 www.liceomodigliani.edu.it e-mail: pds101000p@ìistruzione.it - e-mail certificata: pdsl01000p@pec.istruzione.it codice IPA istsc_pds101000p — cod. univoco UFXZYS Prot. 9911 Padova, 15 Ottobre 2022 A Fabio Pietrosanti — Monitor PA e, p.c. al DPO del Liceo “Modigliani” al RPCT dell’USR del Veneto Oggetto: riscontro all'istanza di accesso civico generalizzato Vista la richiesta presentata in data 20/09/2022 prot. 9901 a firma di: “Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA “ Analizzata la stessa; Sentito parere espresso da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione delle Istituzioni scolastiche del Veneto - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; si fornisce riscontro alla stessa. In primo luogo, in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. La richiesta formulata da Fabio Pietrosanti di Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Si richiama, inoltre la Sentenza 20 ottobre 2020 n. 10660 del T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il bis, che stabilisce come: - “L'accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un precipuo carattere di natura meramente esplorativa”. Le richieste specifiche riportate da MonitoraPa, in particolare il p. 2) (copia della DPIA), p. 3) (copia degli atti riportanti le misure tecniche) e p. 6) (valutazione comparativa), con le relative richieste di atti e documenti, possono essere considerate aventi natura esplorativa, così come le stesse appaiono in parte estremamente generiche. La Dirigente Scolastica [omissis]