Data, 20/12/2022 AI Dott. Fabio Pietrosanti Co - Fondatore Monitora PA con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora-pa.it; E p.c. Al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Veneto drve@ postacert.istruzione.it Oggetto: Risposta istanza di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2, d.lgs. 33/2013-MONITORA-PA. In riscontro all'istanza di accesso civico generalizzato ex art.5, comma 2, d.lgs. 33/2013 da parte del soggetto si precisa quanto segue. Lo Scrivente analizzata la richiesta di accesso civico generalizzato, ritiene che non meriti di essere accolta peri seguenti motivi. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multi Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495); se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benchè minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo concesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n.10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’amministrazione stessa. Cordiali saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO firmato digitalmente