d ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Solesino-Stanghella” W Scuola Primaria e Secondaria di I grado Solesino-Granze-Stanghella-BoaraPisani C.M.PDIC854002 - C.F. 82007150285 — Codice iPA/Univoco UFZ05B + AO n TTI i iva ENTI ARdi A Monitora PA E p.c. al DPO dell'IC “Solesino-Stanghella” AI RPCT presso l'USR del Veneto OGGETTO: Riscontro ad istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013- MONITORA PA In relazione all’istanza di accesso civico generalizzato inviata a questo Istituto, si ritiene che tale richiesta non possa essere accolta. In primo luogo, ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495, se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Nel presente caso, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, qualificandosi come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso rispetto alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, si evidenzia come la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Tale richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo ad interferire con il buon andamento dell'amministrazione stessa. Si ribadisce, pertanto, alla luce di quanto esposto, la non accoglibilità dell'istanza. Il Dirigente Scolastico [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse