ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO “Pier Fortunato CALVI” Indirizzo “Amministrazione Finanza e Marketing” articolazione di AFM: “Sistemi Informativi Aziendali” Indirizzo “Turismo” 32100 BELLUNO - via C. Marchesi, 73 - Tel.(0437) 944047 - C.F. 80004230258 — C.U. UF46DH E.mail: bltd020002@istruzione.it - PEC: bltd020002@pec.istruzione.it - Sito: www.istitutocalvibelluno.edu.it ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO P.F. CALVI - BELLUNO Belluno, 19 ottobre 2022 Prot. 0009494 del 19/10/2022 1-4 (Uscita) AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale comunicazioni@pec.monitora-pa.it; E, p.c. Al Direttore Generale [omissis] Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto drve@postacert.istruzione.it OGGETTO: risposta a RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Prot. n. 8352 del 20/09/2022) A seguito della Sua istanza acquisita a Prot. n. 8352 del 20/09/2022 nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; Premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del D.lvo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n.. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati; Considerato che l’istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta); Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest'ultima può ponderare da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall’altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”; Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario; Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”; Vista la delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 nella quale vengono considerate non ammissibili le richieste meramente esplorative, volte semplicemente a “scoprire” di quali informazioni le amministrazioni dispongono e ad esercitare forme di controllo generalizzato sul loro operato; Vista la Nota dell’USR per il Veneto prot. n. 21106 del 03/10/2022; Tenuto conto che presso gli Uffici di Segreteria di questo Istituto prestano servizio n. 8 assistenti amministrativi - 4 dei quali a tempo parziale e alcuni alle prime esperienze -, che l’Istituto è sede di CTS e Capofila di Rete, che la Direttrice S.G.A. è di recentissima nomina e che la scrivente dirigente ha un incarico di reggenza in un altro Istituto; Considerata la carenza di personale amministrativo che rende estremamente difficoltoso anche lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale; Verificato che la raccolta delle informazioni richieste imporrebbe a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione; Verificato che le informazioni richieste si riferiscono anche ad operazioni non di competenza delle istituzioni scolastiche, come la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali n. 679 del 27 aprile 2016, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell’elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico; Verificata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico ; si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non ammissibile. Distinti saluti ISITITUTO T.E. CALVI [omissis] Scolastico Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 19.10.2022 06:47:42 UTC dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse