PGPC09000R - PGPC09000R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011563 - 17/10/2022 - 1.4 - U YV-_& Ì UNIONE EUROPEA dn. Ministero dell Ktruzione Fondo sociale europeo Fondo europeo di sviluppo regionale LICEO CLASSICO “F. FREZZI - B. ANGELA” Indirizzi: LICEO CLASSICO — LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO opzione ESABAC LICEO SCIENZE UMANE — LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE Sede Centrale “F. Frezzi” Viale Marconi, 12 — Foligno centralino Tel. 0742/350588 - 0742/350552 - Fax 0742/351763 Sede “B. Angela” Tel/Fax 0742/350745 C.F. 82001560547 e-mail pgpc09000r@istruzione.ite-mail cert. pgpc09000r@pec.istruzione.itsito www.liceoclassicofoligno.edu.it PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Artt.5 e segg. del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Foligno 17/10/2022 Egregio signor Fabio Pietrosanti Via Aretusa, 34 20148 - Milano C.F. PTRFBA80M31E472W Via PEC: comunicazioni @ pec.monitora-pa.it Oggetto: Richiesta di Accesso Civico Generalizzato — Provvedimento di diniego In riferimento alla Sua domanda di Accesso Civico Generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.1., pervenuta in data 19/09/2022, prot. n. 11519/I1.4 del 15/10/2022, si comunica che la stessa non può essere accolta per i seguenti motivi: 1. come specificato dal Consiglio di Stato nella pronuncia del 25.01.2021 n. 495, l’“intferesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio [...] pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. Sebbene ai sensi del secondo comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.1. l’accesso civico generalizzato è dichiaratamente rivolto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, si ritiene che nel Pag.1a3 caso in esame tale strumento è utilizzato per finalità meramente esplorative, al fine di un controllo generalizzato sull’operato dell’Istituto scolastico ; la richiesta di accesso comporta, inoltre, per lo scrivente Istituto scolastico un appesantimento del carico di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento dello stesso, tradendo in tal modo la funzione propria dell’istituto in esame: come più volte affermato dal Consiglio di Stato, “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi. Infine, non si deve confondere la ratio dell'istituto con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, per quanto certamente non deve essere pretestuoso o contrario a buona fede” (così Cons. Stato, Ad. PI.,sent. n. 10/2020); In riferimento alla richiesta di cui al punto n. 1 dell’istanza di accesso civico generalizzato si evidenzia che i servizi di posta elettronica ordinaria e certificata istituzionale sono concessi dal Ministero dell’Istruzione, che ne cura (e detiene) i relativi contratti. In riferimento ai punti 2, 3, 4, 5, 6 della richiesta di accesso, trattasi di documenti non dovuti in quanto non previsti e/o non obbligatori alla luce della normativa di riferimento. La scelta degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica non in presenza è stata fatta sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione e dal Garante Privacy. Sono stati attivati di default i soli servizi necessari alla funzione istituzionale di formazione ed educazione degli studenti degli Istituti scolastici e si è provveduto a configurare gli stessi in modo da minimizzare il trattamento dei dati personali. In particolare, in ordine alla DPIA si richiama il provvedimento del 26.03.2020 (doc. web n.9300784) del Garante per la Protezione dei Dati personali, con cui la predetta Autorità ha confermato che “/a valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”. Si avverte il richiedente che può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della domanda. Avverso la presente decisione o, in caso di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico [omissis] (f.to digitalmente) Allegato: Informativa sul trattamento dei dati personali