Istituto Tecnico Economico ‘I TAMBOSI Tre nto Resubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento Via Brigata Acqui, 19 - 38122 Trento - Tel. 0461 239955 - 238794 - Fax 0461 1860805 - C.F. 80016420228 E-mail: info@tambosi.tn.it - tambosibattisti@pec.provincia.tn.it lat_tn 2.9-2019-1/ referente: AP Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale all’indirizzo Pec: comunicazioni@pec.monitora-pa.it; Oggetto: riscontro all’istanza di accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza del 19/09/2022 trasmessa via PEC, nella quale richiedeva l’accesso ai vari documenti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 siamo con la presente a dare riscontro. La richiesta sembra essere di interesse conoscitivo e si ritiene che abbia la sola finalità di costituire una banca dati per l’utilizzo successivo ed eventuale, da parte di non meglio definiti studiosi ed esperti della privacy e del software libero. Inoltre ai punti due e quattro si richiedono documenti, le valutazioni di impatto DPIA, che questa amministrazione non ha lobbligo di redigere, e quindi non fornibili. Si è considerato il Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495: “se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi.” La sua richiesta pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative rientrando in quanto previsto dal Consiglio di Stato. Si è considerato, inoltre, il Consiglio di Stato | Sezione AP | Sentenza | 2 aprile 2020 | n. 10 ... 36.6. Sarà così possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche (v., sul punto, Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. d; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - [omissis] MARKETING -SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO Istituto Tecnico Economico ‘I TAMBOSI Trento RIINA Repubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento Via Brigata Acqui, 19 - 38122 Trento - Tel. 0461 239955 - 238794 - Fax 0461 1860805 - C.F. 80016420228 E-mail: info@tambosi.tn.it - tambosibattisti@pec.provincia.tn.it L’associazione “Monitora PA” mediante una istanza comune a tutte le istituzioni scolastiche, dichiara e propaganda di aver avviato “il primo FOIA massivo della storia italiana, come primo passo di una strategia che si svilupperà completamente nei prossimi 3/4 mesi”, aggiungendo di voler: “liberare 8 milioni di studenti dal controllo dei GAFAM a Scuola”. Trattasi dunque di più richieste riconducibili ad uno stesso soggetto in un breve arco temporale, a cui ne seguiranno altre a breve termine secondo le dichiarazioni, finalizzate non dall’effettiva esigenza di conoscenza di documenti amministrativi (tutelata dal FOIA) ma caratterizzate da mere finalità esplorative al fine di attuare una strategia di contrasto alle multinazionali informatiche: le GAFAM con intenti vessatori, emulativi e pretestuosi tali per cui, secondo la sentenza del Consiglio di Stato citata, è possibile e doveroso evitare e respingere. Le richieste dei punti 3 e 5, e cioè le misure tecniche adottate per l’utilizzo di piattaforme che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica e la TIA, richiedono una estrapolazione e una decontestualizzazione dalla analisi dei rischi effettuata per la definizione di una struttura adeguata al rischio ai sensi dell’art. 32 del GDPR 679/2016. La fornitura della documentazione specificamente prodotta per l’uso delle piattaforme, la TIA che ne consegue, le istruzioni agli autorizzati del trattamento dati, il regolamento per l’uso delle piattaforme approvato dal Consiglio di Istituto non sarebbero, da sole, sufficienti a fornire un quadro completo, esaustivo delle misure tecniche adottate per il rispetto della privacy di cui l’Istituto si è dotato. Inoltre, la possibile divulgazione della documentazione relativa a tutte le contromisure adottate esporrebbe l’amministrazione ad un immotivato, ingiustificato rischio di sicurezza. La conoscenza delle contromisure, infatti, inficia l'efficacia delle stesse riportando quel rischio che cercano di mitigare a livelli inaccettabili e non conformi all’art. 32 del GDPR 679/2016 che recita: “// titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”. La comunicazione di tutta la documentazione relativa al rischio dunque non è ammissibile, e l’estrapolazione di quella richiesta comporta oneri per l’amministrazione e scarsi benefici per il richiedente per i motivi esposti. Inoltre è già riconosciuta una più ampia tutela al cittadino dalla stessa normativa sulla privacy che impone la redazione della documentazione richiesta. Ci riferiamo al “reclamo diretto al Garante” che ciascun cittadino, direttamente, autonomamente, liberamente, facilmente, e senza costi può richiedere direttamente all’ Autorità, la sola che può formulare giudizi di legittimità e di merito in materia, applicare sanzioni e obbligare al rispetto delle norme. Rammentiamo, infine, che in base al principio di “accountability” il Titolare del trattamento dati ha la responsabilità di progettare e implementare una struttura adeguata al rischio e ha l’onere di dimostrare di averlo fatto. In base al principio di privacy by design e by default tali oneri a carico del Titolare del trattamento, sono continui e costanti. Quanto progettato e implementato va rivisto in considerazione di riscontri empirici risultanti da audit di controllo a cui devono necessariamente seguire adempimenti operativi con l’applicazione di adeguate contromisure a contrasto del rischio. Mutevoli aspetti, anche legati al contesto internazionale, indicazioni del MI, indicazioni dell’ AgID, provvedimenti esplicativi del Garante, devono essere considerati nell’analisi. Al titolare del trattamento, dunque, spetta la responsabilità, comportamenti proattivi, monitoraggi, comportamenti adattivi e l’onere della prova. L’organo di controllo previsto dalle norme a tutela del cittadino può essere soltanto |’ Autorità Garante della Privacy che ne ha l’onere, la legittimità e le competenze. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - [omissis] MARKETING -SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO Istituto Tecnico Economico ‘I TAMBOSI Tre nto Resubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento Via Brigata Acqui, 19 - 38122 Trento - Tel. 0461 239955 - 238794 - Fax 0461 1860805 - C.F. 80016420228 E-mail: info@tambosi.tn.it - tambosibattisti@pec.provincia.tn.it Non potendosi, nonostante le dichiarate intenzioni, sostituire all’ Autorità di controllo, la richiesta di documentazione tecnica, valutabile solo nel merito, appare una immotivata richiesta di controllo generalizzato, non supportato da vero interesse conoscitivo, all’esistenza o meno della documentazione prodotta, fra l’altro di tutti gli Istituti d’Italia. La documentazione relativa alle misure tecniche adottate andrebbe poi “epurata” dai dati personali dei preposti coinvolti tutelati dall’art 5-bis comma 2 d.lgs 33/2013 e, in alcuni casi anche effettuata anche la richiesta ai controinteressati. Tutto ciò rappresenta un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione e la richiesta di tutta questa mole di informazioni eccessivamente onerosa. Molta della documentazione richiesta è da considerarsi atto interno e non documento amministrativo soggetto alla conoscibilità mediante l’acceso civico generalizzato. Per le motivazioni esposte si ritiene pertanto la sua richiesta di accesso civico inammissibile. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico [omissis] Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993) AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - [omissis] MARKETING -SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO