ISTITUTO o “i n a “Una scuola per la città dal 1855" 5 z 2 3 SUPERIORE Itetf/2022/ 6273 /2.9 Rovereto, 21 OTT. 2022 Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni(@pec.monitora-pa.it Oggetto: diniego richiesta di accesso civico generalizzato In merito alla sua richiesta pervenuta in data 22 settembre 2022 a questa Istituzione scolastica e a seguito di confronto con il nostro Responsabile della Protezione dei dati, le comunico quanto segue: Premessa Con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) ai sensi dell’art.5 e 5 bis del D.L. 33/2013, con richiesta di dati e documenti ulteriori, rispetto a quelli, per i quali si ha l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, si riscontra quanto segue. Punto 1) La tipologia di richiesta e la mole di documentazione da produrre, relativa a tre anni scolastici, si configura come un carico eccessivo di lavoro che, senza alcun dubbio, intralcerebbe il buon funzionamento delle attività amministrative e scolastiche di questo Istituto, visto anche il necessario coinvolgimento di diverse professionalità interne ed esterne. In proposito, si richiama la sentenza n. 503 del 3-12-2021, con la quale il T.A.R. per l’ Abruzzo Pescara, Sez. I, ha affermato: “Ed infatti, in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione, riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame, sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero molto alto di soggetti controinteressati. Punti 2), 4), 5) e 6) I punti si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche. La DPIA non è stata prodotta in quanto il Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione dell’Ufficio del Garante, ha affermato che “/a valutazione di impatto deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti dell'articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che, poiché l'istituzione scolastica , in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola Palala ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO “F. e G. FONTANA” ® € Via del Teatro, 4 - 38068 Rovereto (Trento) - Cod. Fisc. 85003750222 i qA Tel. 0464 436100 - Fax 0464 434116 - www.fgfontana.eu e-mail: segr.fontana@scuole.provincia.tn.it - fontana@pec.provincia.in.it Codice Univoco Ufficio: UFZVAF nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)" (vedi pagina 7 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali” https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/allegati/Didattica-Digitale-Integrata-e-tutela- della-privacy-Indicazioni-generali.pdf). Si specifica quindi che lette le presenti indicazioni (che in alcun modo sono limitate al periodo emergenziale), visto l’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679, le Linee-guida del Gruppo Articolo 29 in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati e l’Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 11 ottobre 2018 del Garante, in accordo con il Responsabile Protezione dei dati della scuola, non è stata redatta la DPIA per i trattamenti effettuati con le piattaforme indicate. Non è stata redatta una valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA) in quanto la scuola non trasferisce dati in paesi terzi rispetto l’Unione Europea e, se necessario, tale trasferimento avviene in conformità ai requisiti prescritti dalla normativa europea e quindi in presenza di condizioni tali da assicurare un livello di protezione dei Dati Personali conforme a quello richiesto dal GDPR (applicazione decisioni di adeguatezza, adozione clausole contrattuali standard, etc.). Punto 3) In merito al terzo punto si osserva quanto segue: 1. Il Dirigente scolastico adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate sulla base del rischio derivante dall’utilizzo di piattaforme e/o servizi on line necessari alla didattica digitale integrata; proprio tali misure, in quanto idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza digitale, impedirebbero l'ostensione a persone non autorizzate (Regolamento UE 679/2016; art. 5 bis, comma 2 D.lgs n. 33/2013 “esclusioni e limiti all’accesso civico”). 2. L'istanza in concreto risulta eccessivamente onerosa, tale da interferire con il buon andamento dell’ Amministrazione stessa, in ragione della copiosità della documentazione richiesta, anche perché relativa ai diversi servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata e registro elettronico. Tutto ciò premesso l’Istituzione Scolastica rigetta la richiesta di accesso civico generalizzato per i motivi sopra esposti ed in quanto si è in presenza delle eccezioni relative presenti all’art. 5 c. 2 del D.lgs 33/2013. SI Dirigente Scolastico a ank