ATX x f \4\}# \ if 23) Liceo Y UG N A 3 ITALIAN: UTONOMA DIDI TRE) PROVINCIA AUTONOMA TRENTO :PUBB REPUBBLIC A"A ITALIANA ÈRosmini Lar/2022/1.2 Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. All’attenzione sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it e p.c. all’attenzione [omissis] pec.gadler@pec.gadler.it OGGETTO: Motivato rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato Con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, da Lei presentata con nota pervenuta alla scrivente istituzione scolastica il 22 settembre 2022, ns. prot.6393 del 22 settembre 2022, nel precisare che le istituzioni scolastiche non sono tenute a redigere parte della documentazione richiesta, con la presente si comunica il rigetto dell’istanza in oggetto per le motivazioni di seguito esposte. L’accesso civico generalizzato ha una portata molto ampia dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, tuttavia alcune significative pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno definito in via interpretativa la portata della norma . Ad esempio, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 495 del 25.01.2022 sancisce che “se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. Il mancato rispetto della finalità richiamata dal CdS induce quindi a qualificare l’istanza come un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative. Inoltre, la volontà esplicitata nell’istanza di dare pubblicità e diffusione a “tutti i documenti e le risposte positive o negative ricevute” si pone in contrasto con “la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica” di cui all’art. 5 bis comma 2 lett.c) del D.Lgs. 33/2013. Onerosa e sproporzionata appare l’istanza anche sotto l’aspetto del buon andamento della P.A.: la complessità dell’attività quotidiana che deve essere assicurata dagli istituti scolastici, soprattutto in avvio dell’anno, trova nella pretesa avanzata pure un elemento di ingiustificato aggravio. Tenuto anche conto che la normativa relativa all’accesso civico generalizzato non può prescindere dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, la trattazione dell’istanza va connessa anche con l’onerosa attività di oscuramento dei dati personali, di individuazione e notifica dei controinteressati, in ragione della copiosità della documentazione relativa a diversi servizi di posta elettronica, messaggistica, didattica a distanza, registro elettronico). Si aggiunga a tali considerazioni, la necessità di effettuare una ulteriore e complessa attività di esame della documentazione, connessa con l’esigenza di proteggere la sicurezza dei sistemi informativi IL DIRIGENTE SCOLASTICO Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993