Istituto Tecnico Viale dai Tigli, 43 F. 04654 57B555 @ 7 God.iise. 84003470220 e! vienna .g-floriani.it JI Lu GI A C O MO ie segr.istitutolloriani@ scuole provincia tn.it DD] ' ° floriani® pac provincia. tn.it FLORIANI idi_tn/2022/2.9/PC/am/fc Numero di protocollo associato al documento come metadatato (DPCM 3.12.2003, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Spettabile MONITORA PA Sig. Fabio Pietrosanti c/o Associazione Monitora PA Via Aretusa, 34 - Milano comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: Riscontro Vs. Istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 Con riferimento alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 da Lei presentata con nota pervenuta alla scrivente Istituzione scolastica in data 22 settembre 2022 — ns. protocollo n. 5996 del 22 settembre 2022, si comunica quanto segue: Punto 1 Gli account istituzionali con dominio scuole.provincia.tn.it sono gestiti dal Servizio Provinciale competente tramite la società in house Trentino Digitale nell’ambito della convenzione relativa alla gestione del sistema informatico trentino (SINET). Per eventuali informazioni è necessario formulare richiesta rivolgendosi nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento istruzione e cultura, Via Gilli n. 3, 38121 TRENTO (TN); serv.istruzione@provincia.tn.it; serv.istruzione@pec.provincia.tn.it. L’istituto scolastico nel periodo di emergenza pandemica ha valutato di ricorrere ai servizi di “G-Suite for education” per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (AII. 1). Tale scelta è stata ponderata tenuto conto delle note informative e delle condizioni di servizio offerte dal fornitore, nonché di quanto suggerito sia dal Servizio Istruzione della Provincia Autonoma di Trento che dal Ministero dell'Istruzione (il Ministero dell'Istruzione, nella sezione dedicata alla didattica a distanza presente all’interno del proprio sito istituzionale https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html individuava la piattaforma “G- Suite for education” tra quelle suggerite alle scuole nazionali nel contesto della gestione della didattica nel periodo della pandemia). Per quanto riguarda il registro elettronico l'istituto scolastico ha utilizzato la piattaforma Mastercom (All. 2). Punto 2 In merito alla richiesta di copia delle valutazioni d’impatto relativamente ai trattamenti derivanti dall’utilizzo di sistemi on line di videoconferenza negli anni 2020/2021, 2021/2022 la stessa non può essere prodotta. La scrivente amministrazione, considerando che per i trattamenti connessi alla gestione della didattica a distanza mediante gli strumenti in uso, non vi fossero i presupposti prescritti dall’art. 35 del Regolamento, ha ritenuto di seguire le indicazioni fornite sia dall’Autorità Garante nel Provvedimento di data 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazionî’ (art. 2. Capoverso quinto), che dal Ministero dell'Istruzione nella nota “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: indicazioni generali’ (nota 11600 del 3 settembre 2020). Nello specifico, si è ritenuto che la scrivente istituzione scolastica , nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali connesse alla attività didattica, non attuasse né un monitoraggio sistematico, né una profilazione, né un trattamento su larga scala di dati personali riferiti a minori. Invero, come anche rappresentato nella nota che si riscontra, il Garante della Privacy, sempre nel Provvedimento del 26 marzo 2020, dava supporto Istituto Tecnico Viale dei Tigi, 43 Economico e Tecnologico 38066 Ria del Garda TN sa% Dt Serg @ ccono FLORIANI a tale valutazione affermando che la DPIA non fosse necessaria nel caso in esame, in quanto l'istituzione scolastica non effettuava trattamenti di dati personali su larga scala e l'attività in essere non presentava ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Punto 3 In merito alla richiesta, si rileva come la stessa appaia generica e connotata dal carattere esplorativo nori individuando cori esattezza la documentazione richiesta e facendo riferimento, altresî, geniericamente ad altri servizi non esclusivamente rivolti alla didattica”. Verranno comunque indicati e prodotti gli atti riportanti le misure tecnico-organizzative adottate dalla scrivente in relazione all'attivazione dei soli servizi strettamente necessari alla formazione rel contesto della gestione della didattica a distanza tramite gli strumenti in uso. Nello specifico si segnala quanto segue 1. indata 31 marzo 2020, mediante nota del DPO (All. 3}, la Scuola recepiva le indicazioni dell'Autorità Garante sopra richiamate (https/www.garanteprivacy.itweb/guesthomerdonweb/-/dooweb- display/docweb/9302778} estendendo a tutto il personale specifiche istruzioni operative in termini di accountability e responsabilizzazione (AIL 4}; 2. mel mese di aprile 2020 condivideva con il proprio animatore digitale, i referenti informatici ed il personale di segreteria ulteriore una nota del DPO (AIL 5) nella quale testualmente veniva ribacito quanto segue: "Laddove la didattica a distanza comporti il trattamento di dati personali da pare di terzi fes. fomitori di servizi) è necessario ricorrere & strumenti dotati di adeguate misure di protezione. In via primaria il Garante suggerisce di utilizzare strumenti messi a disposizione da parte di soggetti nominati responsabili del trattamento (ad. es utilizzo dei sistemi eventualmente disponibili tramite l'applicativo del registro elettronico 0 piattaforme sicure offerte dalla PAT). Nella valutazione di tali stumenti è necessario dare prevalenza a quelli che garantiscono la maggiore garanzia di protezione dei dati personali oggetto di elaborazione. Nella scelta degli strumenti invito voler dare preferenza a quelli che favoriscono la minimizzazione nel trattamento di dati personali, che non prevedono la geolocalizzazione degli utenti (alunni e insegnanti), che non rendono necessario il trattamento di dati biomenici, che riducono al minimo fa possibilità che i dati oggetto di elaborazione possano essere diffusi 0 comunicati a terzi non legittimati. In questa ponderazione suggerisco di dare prevalenza ai sistemi nei quali vi sia sempre la supervisione e il controllo di un soggetto referente (ad es. docente e/o amministratore di sistema) che possa fungere da filtro sui partecipanti @ moderare i contenuti messi in condivisione. La cronaca (Comiere della Sera, edizione odierna, peg. 29 “immagini hard. Gli hacker interrompono una lezione on line") da risalto al caso di una scuola primaria in cui, nel corso di una videolezione convocata sulla piattaforma Meet senza che vi fosse alcun filtro da parte dell'insegnante sui soggetti ammessi a prendervi parte, alcuni soggetti si sono intromessi nel sistema e hanno inviato immagini oscene e violente. Questo periodo di emergenza ha inoltre fatto aumentare di molto la commissione di reati informatici e l'adescamento di minori mediante strumenti elettronici. Laddove la didattica a distanza comporti il trattamento di dati personali da pane di terzi (es. fomitori di servizi} è necessario ricorrere a strumenti dotati di adeguate misure di protezione. In via primaria il Garante suggerisce di utilizzare strumenti messi a disposizione da parte di soggetti nominati responsabili del trattamento (ad. es uilizzo dei sistemi eventualmente disponibili tramite applicativo del registro elettronico 0 piattaforme sicure offerte dalla PAT). Diversamente, quelora il sistema del registro elettronico non consentisse videolezioni 0 altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere utile ricorrere a servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato (alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti}. Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non ereghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in medo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, l ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi © responsabilità). Il Garante suggerisce di prestare la massima attenzione affinché il trattamento dei dati degli studenti svolto mediante le piattaforme (quali responsabili del trattamento), sia limitato a quanto strettamente necessario ai fini della didattica on Istituto Tecnico Viale dai Tigli, 43 F. 04654 57B555 @ Ù God.fise. 84003470220 Vi! iaia floriani.i JI Lo GI A C OMO “de segr.istitutofloriani@ scuole provincia in.it DD] TI DUI floriani® pac provincia. tn.it FLORIANI line, senza permettere l'effettuazione di operazioni ulteriori (ad es. fornitura di altri servizi, marketing, profilazione, iscrizione newsletter, ecc.)”; 3. nel periodo della didattica a distanza, la valutazione nel merito di quali fossero gli strumenti di supporto per favorire l’attività scolastica era subordinata all’autorizzazione del Dirigente e si sono prescelti servizi indispensabili, nel rispetto dei principi di necessità e minimizzazione; 4. nel mese di novembre 2020 si è provveduto a rinnovare la formazione dei collaboratori mediante la diffusione di specifiche istruzioni (All. 6) e di un “vademecum operativo” (All. 7); 5. l'istituto scolastico ha approvato il regolamento di utilizzo della DDI (All.8); 6. il regolamento interno è stato modificato adeguandolo con alcune norme per l'utilizzo di videoconferenze durante le riunioni collegiali e i colloqui con i genitori (All. 9). Punto 4 Si rinvia a quanto specificato al punto 2). Punto 5 Si rinvia a quanto specificato al punto 2). Punto 6 La valutazione comparativa è richiesta per l’anno corrente. Nulla può essere prodotto in quanto non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa. Preme evidenziare come le indicazioni fornite a livello ministeriale e provinciale per l'avvio dell’anno scolastico 2022/2023 non prevedono attualmente il ricorso alla didattica digitale integrata, in quanto con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 è venuta meno l'efficacia della normativa speciale per il contesto scolastico che consentiva il ricorso a tale misura. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico ( [omissis] ) Questa nota se stampata in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).