Da: matteo grazioli avvocatograzioli@yahoo.it Oggetto: nata di aggiornamento DPO Data: 31 marzo 2020 17:30 A: Avv. Grazioli avvocatograzioli@yahoo.it Cc: Dirigente Liceo 'A. Maffei' dir.liceo.maffei@scuole.provincia.tn.it, Dirigente Istituto Comprensivo Arco dir.ic.arco@scuole.provincia.tn.it, Dirigente Istituto Comprensivo Riva 1 dir.riva1@scuole.provincia.tn.it, Dirigente Istituto Comprensivo Riva 2 'L. Pizzini' dir.ic.riva2@scuole.provincia.tn.it, Dirigente Istituto Comprensivo Valle di Ledro dir.ic.bezzecca@scuole.provincia.tn.it, Dirigente Istituto Comprensivo Valle dei Laghi - Dro dir.ic.valledeilaghi@scuole.provincia.tn.it, Dirigente Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 'G. Floriani' dir.istitutofloriani@scuole.provincia.tn.it Buon pomeriggio, come probabilmente già noto, nella giornata odierna il Garante privacy ha fornito alcune indicazioni sull’utilizzo delle tecnologie nell’ambito della didattica in remoto (il Provvedimento è accessibile al link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778). Considero che lo scopo dell’intervento dell’Autorità Garante, nel particolare momento di emergenza che stiamo vivendo, sia quello di rendere edotti gli operatori del mondo “scuola” su alcune semplici cautele finalizzate a favorire la tutela e la protezione dei minori con i quali si interfacciano quotidianamente attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Con questa mia sintesi (che invito voler estendere ai referenti informatici coinvolti nel processo di gestione della didattica a distanza) riassumo i contenuti del predetto Provvedimento mettendomi a disposizione per ogni ulteriore coinvolgimento nel merito delle ricadute operative che valuterete voler adottare. Allego inoltre la bozza di una nota con alcune indicazioni operative che credo sia utile, per chi non lo avesse già fatto, mettere a conoscenza di tutto il personale che lavora in remoto. Auguro buon lavoro sperando di poterci incontrare presto di persona. Grazie per il vostro impegno! BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: La scuola può trattare dati personali (degli alunni, dei loro familiari e degli insegnanti) funzionali all’attività didattica e formativa anche nel contesto dell’attività didattica a distanza, senza necessità di acquisire uno specifico consenso, in quanto ciò rientra nell’esercizio delle funzioni istituzionali di cui è competente. SCELTA DEGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE PER FAVORIRE LA DIDATTICA A DISTANZA: Ciascuna scuola è libera di scegliere, adottare e regolamentare gli strumenti da utilizzare per favorire la didattica a distanza. Nella valutazione di tali strumenti è necessario dare prevalenza a quelli che garantiscono la maggiore garanzia di protezione dei dati personali oggetto di elaborazione. Nella scelta degli strumenti invito voler dare preferenza a quelli che favoriscono la minimizzazione nel trattamento di dati personali, che non prevedono la geolocalizzazione degli utenti (alunni e insegnanti), che non rendono necessario il trattamento di dati biometrici, che riducono al minimo la possibilità che i dati oggetto di elaborazione possano essere diffusi o comunicati a terzi non legittimati. In questa ponderazione suggerisco di dare prevalenza ai sistemi nei quali vi sia sempre la supervisione e il controllo di un soggetto referente (ad es. docente e/o amministratore di sistema) che possa fungere da filtro sui partecipanti e moderare i contenuti messi in condivisione. La cronaca (Corriere della Sera, edizione odierna, pag. 29 “Immagini hard. Gli hacker interrompono una lezione on line”) da risalto al caso di una scuola primaria in cui, nel corso di una videolezione convocata sulla piattaforma Meet senza che vi fosse alcun filtro da parte dell’insegnante sui soggetti ammessi a prendervi parte, alcuni soggetti si sono intromessi nel sistema e hanno inviato immagini oscene e violente. Questo periodo di emergenza ha inoltre fatto aumentare di molto la commissione di reati informatici e l’adescamento di minori mediante strumenti elettronici. SCELTA DEI FORNITORI DEI SERVIZI CON CUI SI SVOLGE LA DIDATTICA: Laddove la didattica a distanza comporti il trattamento di dati personali da parte di terzi (es. fornitori di servizi) è necessario ricorrere a strumenti dotati di adeguate misure di protezione. In via primaria il Garante suggerisce di utilizzare strumenti messi a disposizione da parte di soggetti nominati responsabili del trattamento (ad. es utilizzo dei sitemi eventualmente disponibili tramite l’applicativo del registro elettronico o piattaforme sicure offerte dalla PAT). Diversamente, qualora il sistema del registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere utile ricorrere a servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato (alcuni di questi servizi sono, peraltro, facilmente utilizzabili anche senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti). Laddove, invece, si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e “generaliste”, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità). Il Garante suggerisce di prestare la massima attenzione affinché il trattamento dei dati degli studenti svolto mediante le Il Garante suggerisce di prestare la massima attenzione affinché il trattamento dei dati degli studenti svolto mediante le piattaforme (quali responsabili del trattamento), sia limitato a quanto strettamente necessario ai fini della didattica on line, senza permettere l’effettuazione di operazioni ulteriori (ad es. fornitura di altri servizi, marketing, profilazione, iscrizione newsletter, ecc.). FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO Al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici - delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena cognizione- sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi. Invito pertanto, come sopra indicato, condividere con il personale docente, se ancora non è stato fatto, le note operative che allego. TRASPARENZA NEL TRATTAMENTO La scuola deve sempre garantire la trasparenza sui trattamenti svolti. Nello specifico deve sempre informare con chiarezza e con semplicità gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), sul trattamento svolto nel contesto dell’attività didattica a distanza. Nel trattare i dati personali dei collaboratori operanti in remoto, la scuola non può compiere attività di controllo a distanza se non entro i limiti previsti dalla normativa vigente (art. 4 Legge 300/70), non è autorizzata ad effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) né interferire con la libertà di insegnamento. scuole rete altogar…g.docx