ISTITUTO COMPRENSIVO _ «TRENTO 5» 38122 Trento (TN) — Via San Giovanni Bosco, 8 CF 80016460224 Tel. 0461/263331 - Fax 0461/984463 www. istitutotrentoi.it segr.ic.tnS(ascuole.provincia.tn.it ic.tn5(@pec.provincia.tn.it ICTN5/2022/8 All’attenzione sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni(@pec.monitora-pa.it ep.c DPO dpo@studiogadler.it RPCT Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo OGGETTO: Motivato rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato. Vista la richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, da Lei presentata con nota pervenuta alla scrivente istituzione scolastica il 22 settembre 2022, prot. n. 7426 del 22 settembre 2022, si comunica quanto segue: L'istanza si presenta: imprecisa nelle premesse, ponendosi in relazione all'assegnazione di fondi del PNRR di cui ad oggi ancora debbono essere definite Linee guida ministeriali; imprecisa nella formulazione delle richieste che si riferiscono ad operazioni non necessarie per le istituzioni scolastiche (come da parere del Garante - provvedimento 26 marzo 2020) e non dovute (come da Regolamento, art 35); impropria nella definizione delle richieste, richiedendo documentazione relativa a DDI per l’anno scolastico in corso nel quale non vi è previsione normativa di tale modalità; impropria nella sostanza di quanto richiesto, dal momento che l’accesso è previsto in relazione ai soli documenti detenuti da parte dell’amministrazione alla quale è stata rivolta la domanda. Nel caso di ispecie non è così; irregolare formalmente: ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull’attività amministrativa 1992) la domanda risulta priva dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale: non può considerarsi sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d' identità come previsto dalla lettera c); e estranea alle finalità proprie dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, in primis quello del controllo sul perseguimento o meno delle funzioni istituzionali attribuite all'ente; e debole sul piano della concretezza: come definito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Il mancato rispetto della finalità richiamata dal CdS induce a qualificare l’istanza come un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative. Per tali ragioni l’istanza viene motivatamente respinta. SI comunica, inoltre, di aver adeguatamente informato il DPO e il RPCT di quanto sopra riportato. Cordiali saluti. LA DIRIGENTE SCOLASTICA [omissis] Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).