} Repubblica Italiana rovincia Sona ISTITUTO COMPRENSIVO (Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di 1° gr.) “TAIO” Via degli Alpini 17 - frazione TAIO - 38012 PREDAIA (TN) - Tel.: 0463/468193 — Fax: 0463/467616 - C. F. 92013850224 All’attenzione sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it leset_tn/2022/2.9 Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Oggetto: motivato rigetto dell’istanza di accesso civico generalizzato Vista la richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 da Lei presentata con nota pervenuta alla scrivente istituzione scolastica in data 22/09/2022 (nostro prot. 4314 del 22/09/2022), si comunica quanto segue. L'istanza si presenta: - estranea alle finalità proprie dell’istituto dell’accesso civico generalizzato, in primis quello del controllo sul perseguimento o meno delle funzioni istituzionali attribuite all’ente; - irregolare formalmente: la domanda risulta priva dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), in quanto non può considerarsi sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità come previsto dalla lettera c); - debole sul piano della concretezza: come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex mu/tis Consiglio di Stato, sez. III 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro “deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio |... J, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. L'istanza in oggetto si riduce ad essere qualificata come un mero controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative; - Impropria nella sostanza di quanto richiesto, dal momento che l’accesso è previsto in relazione ai soli documenti detenuti da parte dell’amministrazione alla quale è stata rivolta la domanda. Nel caso in ispecie non è così; - impropria nella definizione delle richieste, richiedendo documentazione relativa a DDI anche per l’anno scolastico in corso, nel quale non vi è previsione normativa di tale modalità; - Imprecisa nella formulazione delle richieste, che si riferiscono ad operazioni non necessarie per le istituzioni scolastiche, quali la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati sull’utilizzo delle piattaforme didattiche. Il Garante per la protezione dei dati personali, con parere del 26/3/2020 (Provvedimento del 26 marzo 2020 - 9300784), richiamando l’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, prevede testualmente che: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati”, - Imprecisa nelle premesse, ponendosi in relazione all’assegnazione di fondi del PNRR di cui ad oggi ancora debbono essere definite le linee guida Ministeriali. Per tali ragioni l’istanza viene motivatamente respinta. Cordiali saluti La Dirigente Scolastica [omissis] Questa nota, se trasmessa in forma cartacea costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art.3 D. Lgs 39/1993).