Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - LAVIS Via Carlo Sette, 13/A - 338015 LAVIS (TN) — Tel. 0461/24 65 35 — Fax 0461/24 29 55 REPUBBLICA web: www.iclavis.it e-mail: segr.ic.lavis@scuole.provincia.tn.it - PEC ic.lavis@pec.provincia.tn.it PROVINCIA ITALIANA Cod. Fisc. 960 5704 0220 AUTONOMA DI TRENTO All'attenzione Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it ic-tn2022/2.9/FL/ag Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. OGGETTO: Risposta Vs. richiesta accesso civico “generalizzato” Monitora PA prot. 5944 di data 22 settembre 2022 Con riferimento all'istanza pervenuta presso codesto Istituto si evidenzia quanto segue. Essa presenta elementi di irregolarità formale in quanto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa 1992) la domanda risulta priva dei requisiti di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale: non può considerarsi sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità come previsto dalla lettera c) della citata disposizione, considerato che risulta presentato un documento con caratteri di testo e link cliccabili al quale é stata incollata una firma scansionata, per cui il documento presentato si presume che non sia mai stato sottoscritto con firma autografa dalla persona a cui è attribuita la firma. Dal punto di vista sostanziale, considerando quanto da Voi dichiarato espressamente, ovvero che ‘tutti i documenti e le risposte positive o negative ricevute a seguito della presente richiesta di accesso civico generalizzato saranno automaticamente resi accessibili al pubblico, privati dei dati personali eventualmente presenti nella mail di accompagnamento, tramite un'apposita sezione del nostro sito, così da poter essere analizzati da studiosi e specialisti nell'ambito della protezione dei dati e del software libero”, pare opportuno ricordare che con riferimento all'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alcune significative pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno contribuito a definirne in via interpretativa la portata, sancendo ad esempio che le richieste esplorative - dirette a sapere se siano previsti una certa attività amministrativa o un determinato servizio o, ancora, l'adozione di un determinato atto - possono essere dichiarate inammissibili qualora siano preordinate unicamente alla verifica della posizione dell'amministrazione rispetto ad un certo tema (Tar Lazio, sez. I-bis, 4 febbraio 2019, n. 1383). Secondo il Consiglio di Stato inoltre ‘l'interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio [...|] pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi” (Consiglio di Stato, sez III, 25.01.2022 n. 495). - Si rammenta che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, ha chiarito come l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento della PA, non può finire per ostacolare il buon andamento della stessa. In tale ottica, l'adunanza Plenaria ha riconosciuto la possibilità e la doverosità di evitare e respingere richieste manifestamente onerose e sproporzionate e cioè tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione. All’esito dell'istruttoria, considerata l’attività da parte degli istituti scolastici all'avvio del nuovo anno scolastico , la VS. richiesta è valutata, sotto l'aspetto del buon andamento della pubblica amministrazione, onerosa e sproporzionata. - L'istanza risulta imprecisa nelle premesse, ponendosi in relazione all'assegnazione di fondi del PNRR di cui ad oggi ancora debbono essere definite Linee guida ministeriali. Pertanto sfugge la pertinenza rispetto a quanto richiesto. - L'istanza risulta essere inoltre imprecisa nella formulazione delle richieste che si riferiscono ad operazioni non necessarie per le istituzioni scolastiche (come da parere del Garante - provvedimento 26 marzo 2020) e non dovute (come da Regolamento, art 35). Per tali motivi si rigetta l'istanza di accesso civico generalizzato da Voi presentata. Distinti saluti. La Dirigente Scolastica [omissis] Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).