S114/2022/2.9 Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo All’attenzione sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: risposta richiesta accesso civico generalizzato _3_ [omissis] richiesta di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, da Lei presentata con nota pervenuta alla scrivente istituzione scolastica il 22 settembre 2022, ns prot. Iccv _022-23/09/2022-0005464 del 23 settembre 2022, si comunica quanto segue. L'accesso civico generalizzato ha una portata molto ampia dal punto di vista soggettivo ed oggettivo; tuttavia, alcune significative pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno definito in via interpretativa la portata della norma. A titolo di esempio la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 495 del 25.01.2022 sancisce che “se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ..., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. Il mancato rispetto della finalità richiamata dal CdS induce a qualificare l'istanza come un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative. Secondo una recente sentenza del Tar del Lazio (Tar Lazio, sez. l-bis, 4 febbraio 2019, n. 1383) le richieste esplorative - dirette a sapere se siano previsti una certa attività amministrativa o un determinato servizio 0, ancora, l'adozione di un determinato atto — sono inammissibili qualora, come nel caso in ispecie, siano preordinate unicamente alla verifica della posizione dell’amministrazione rispetto ad un certo tema. L’intento da voi dichiarato - ovvero che “tutti i documenti e le risposte positive o negative ricevute a seguito della presente richiesta di accesso civico generalizzato saranno automaticamente resi accessibili al pubblico, privati dei dati personali eventualmente presenti nella mail di accompagnamento, tramite un'apposita sezione del nostro sito, così da poter essere analizzati da studiosi e specialisti nell’ambito della protezione dei dati e del software libero” — risulta estraneo alle finalità alle quali l'istituto dell'accesso civico generalizzato è preordinato, in primis quello del controllo sul perseguimento o meno delle funzioni istituzionali attribuite all'ente. si pone, inoltre in contrasto con “la tutela degli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica” di cui all'art. 5 bis comma 2 lett.c) del D.Lgs. 33/2013. L'istanza si pone, come dichiarato da Lei nel punto 1 delle premesse della stessa, in relazione all'assegnazione di fondi del PNRR per gli interventi di digitalizzazione rientranti nel programma “scuola 4.0”, di cui tuttavia questa istituzione scolastica deve ad oggi effettuare la progettazione e la realizzazione, in attesa della definizione delle annunciate Linee guida ministeriali. Appare inoltre, onerosa e sproporzionata l'istanza sotto l'aspetto del buon andamento della P.A.: la complessità dell’attività quotidiana che deve essere assicurata dagli istituti scolastici, soprattutto in avvio dell’anno, trova nella pretesa avanzata un elemento di ingiustificato aggravio. Va altresì considerato che la normativa relativa all'accesso civico generalizzato non può prescindere dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e quindi la trattazione dell'istanza va connessa con l’onerosa attività di oscuramento dei dati personali e di individuazione e notifica dei controinteressati. Si aggiunga a tali considerazioni, la necessità di effettuare una ulteriore e complessa attività di esame della documentazione, connessa con l'esigenza di proteggere la sicurezza dei sistemi informativi dell’istituzione scolastica . Infine, l'istanza, generica nelle richieste e priva di elementi di concretezza, si configura come manifestamente onerosa e sproporzionata (Sentenza del Consiglio di Stato, sez III, 25.01.2022 n. 495), tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione, per garantire il quale, al contrario, l'istituto dell'accesso civico generalizzato è finalizzato (Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020). Pertanto la richiesta di accesso civico generalizzato in oggetto risulta priva dei presupposti giuridici previsti per il suo accoglimento. Distinti saluti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt 3 bis e 71 D. Lgs 82/05). La firma autografa è sostituirla dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile