REPUBBLICA PROVINCIA AUTONOMA vet” IMNALIANA DI TRENTO w FL ISTITUTO Tel. 0461 848878 Fax 0461845217 C.F. 80018600223 COMPRENSIVO Email: segr. vigolovattaro@scuole. provincia. tn.it VIGOLO VATTARO pec: ic. vigolovattaro@pec. provincia. tin.it Icvv_tn/2022/GV/mc Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM_ 3.12.,2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it OGGETTO: diniego richiesta di accesso civico generalizzato In merito alla sua richiesta pervenuta in data 26.09.2022 a questa Istituzione scolastica e a seguito di confronto con il nostro Responsabile della Protezione dei dati, le comunico quanto segue: Premessa Con riferimento alla richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA) ai sensi dell’art.5 e 5 bis del D.L. 33/2013, con richiesta di dati e documenti ulteriori, rispetto a quelli, per i quali si ha l'obbligo di pubblicazione in Amministrazione Trasparente, si riscontra quanto segue: Punto 1) La tipologia di richiesta e la mole di documentazione da produrre, relativa a tre anni scolastici, si configura come un carico eccessivo di lavoro che, senza alcun dubbio, intralcerebbe il buon funzionamento delle attività amministrative e scolastiche di questo Istituto, visto anche il necessario coinvolgimento di diverse professionalità interne ed esterne. In proposito, si richiama la sentenza n. 503 del 3-12-2021, con la quale il T.A.R. per 1’ Abruzzo Pescara, Sez. I, ha affermato: “Ed infatti, in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione, riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, come nel caso in esame, sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero molto alto di soggetti controinteressati. Punti 2), 4), 5) e 6) La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è una procedura finalizzata a valutare le operazioni di trattamento, che per natura e per tipologia di dati trattati, potrebbero comportare dei rischi alle libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati, limitandone l’impatto mediante l’attuazione di particolari e specifiche misure di sicurezza. In sostanza, semplificando, potrebbe consistere in una valutazione delle misure di sicurezza, in riferimento a determinate tipologie di trattamento dove potrebbero essere limitati e/o compressi le libertà e diritti dei soggetti interessati, implementandole ove necessario. Il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito un elenco delle principali tipologie di trattamenti da sottoporre a valutazione d’impatto (Allegato 1 provvedimento 467 dell’11 ottobre 2018). Come espresso dal Garante con Provvedimento dd. 26.03.2020, in riferimento alla didattica a distanza, mediante l’utilizzo di piattaforme didattiche, la valutazione di impatto non è necessaria, in quanto non si evidenziano rischi di violazione delle libertà e dei diritti dei soggetti interessati conseguenti al diverso modo di svolgere la formazione (considerati 1 singoli Istituti). La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, pertanto, non è dovuta se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti minorenni e lavoratori, non presenti ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne 1 rischi per 1 diritti e le libertà degli interessati. Punto 3) In merito al terzo punto si osserva quanto segue: e Il Dirigente scolastico adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate sulla base del rischio derivante dall’utilizzo di piattaforme e/o servizi on line necessari alla didattica digitale integrata; proprio tali misure, in quanto idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza digitale, impedirebbero l'ostensione a persone non autorizzate (Regolamento UE 679/2016; art. 5 bis, comma 2 D.lgs n. 33/2013 “esclusioni e limiti all'accesso civico”). e l'istanza in concreto risulta eccessivamente onerosa, tale da interferire con il buon andamento dell’ Amministrazione stessa, in ragione della copiosità della documentazione richiesta, anche perché relativa ai diversi servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata e registro elettronico. Tutto ciò premesso l’Istituzione Scolastica rigetta la richiesta di accesso civico generalizzato per i motivi sopra esposti ed in quanto si è in presenza delle eccezioni relative presenti all’art. 5 c. 2 del D.Igs 33/2013. DIRIGENTE SCOLASTICA dott. [omissis] Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)