ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOT TI” Viale Ricciano n°5 - PESCIA (PT) Ww.agrariopescia.gov.it - pità010004@istruzione.it - tel. 0572 49401 tom (98) MIRI ACCREDIA AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale ITA DIONISIO ANZILOTTI - Pescia comunicazioni(@pec.monitora-pa.it; Prot. 0028054 del 12/12/2022 VI (Uscita) p.c. AI Direttore Generale USR TOSCANA Dott. Pellecchia E. Pec: drto@postacert.istruzione.it A seguito della Sua istanza del 19/09/2022, nostro prot. n. 19093 del 20/09/2022, nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1 copia del contratto o altro atto giuridico In forza del quale l’Istituto Scolastico in Indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà | servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico In indirizzo per attivare | soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto In Indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in Indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto In Indirizzo; premesso che l’accesso generalizzato, previsto dall'art. 5, comma 2, del D.ivo 33/2013, presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOT TI” Viale Ricciano n°5 - PESCIA (PT) ww.agrariopescia.gor.it - pità010004@istruzione.it - tel. 0572 49401 Es] ESSER Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall'art. 5 bis, commi 1,2 e 3 del d. lgs. n. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e privati. Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive (grandi quantità di dati richiesti) - ripetute (numerose istanze in arco temporale ristretto) - vessatorie (richieste con carattere pretestuoso o irritante per via del grado di ripetitività in un intervallo di tempo limitato ovvero del tono della richiesta) Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare Il buon funzionamento dell’amministrazione, quest'ultima può ponderare da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico al documenti e dall'altro Il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione”. Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull'attività dell'ente e sull'uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario. Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che ‘l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro ldoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi, richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. Constatata la natura massiva della richiesta inoltrata a più di 8000 scuole italiane e parte di una campagna più ampia che si protrae da diversi mesi con istanze ricorrenti alle caselle PEC delle istituzioni scolastiche. ISTITUTO TECNICO AGRARIO "“D. ANZILOT TI” Viale Ricciano n°5 - PESCIA (PT) Wwww.agrariopescia.gov.it - pità010004@Gistruzione.it - tel. 0572 49401 Es) [omissis] natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole. TENUTO CONTO della nota USR TOSCANA, prot. Uff. n. 18850 del 01/12/2022, assunta al protocollo in pari data con n. 27/148; RIELVATO che in riferimento al punto 1 della richiesta del 19/09/2022: “1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico In Indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà | servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; la richiesta è alquanto generica non essendo chiaro a quali atti giuridici sia interessata Monitora PA e considerata la pluralità di servizi, peraltro riferiti ad anni scolastici differenti. e in ogni caso i fornitori dei servizi vanno considerati controinteressati poiché la documentazione richiesta dagli istanti contiene dati la cui diffusione potrebbe pregiudicare i loro interessi commerciali. in riferimento al punto 2 della richiesta del 19/09/2022: “2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;” il Garante si è così espresso nel suo provvedimento 26 marzo 2020, n. 64 “/a valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se Il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti In condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravare | rischi per i diritti e le libertà degli interessatr. Anche in caso di valutazione di Impatto della protezione dei dati (DPIA) l’accesso non potrebbe essere comunque fornito in forma integrale ma solo per estratto, considerato che nel documento sono riportate informazioni sulle misure di sicurezza adottate che non è opportuno rendere pubbliche per non facilitare attacchi informatici all’amministrazione. E ciò éè tanto più rilevante ove si consideri che Monitora PA ha già dichiarato che provvederà a pubblicare in una apposita piattaforma tutti i documenti che riceverà in risposta alla sua richiesta di accesso esponendo in tal modo le informazioni in essi contenute all'accesso ad una molteplicità indistinta di persone. in riferimento al punto 3 della richiesta del 19/09/2022: 923. copia degli atti nportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non ISTITUTO TECNICO AGRARIO "“D. ANZILOT TI” Viale Ricciano n°5 - PESCIA (PT) www.agrariopescia.gov.it - pità010004@istruzione.it - tel. 0572 49401 tom (98) MIRI ACCREDIA rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;” la richiesta è alquanto generica non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo. Per le motivazioni addotte al punto precedente e relative alla sicurezza pubblica non si ritiene possa essere consentito l'accesso alla versione integrale dei documenti richiesti ma solo per estratto. in riferimento al punto 4 della richiesta del 19/09/2022: ‘4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; per le motivazioni addotte con riferimento al punto 2 e relative alla sicurezza pubblica non sI ritiene possa essere consentito l’accesso alla versione integrale dei documenti richiesti ma solo per estratto. in riferimento al punto 5 della richiesta del 19/09/2022: ‘D. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all'estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale Integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto In Indirizzo.” la valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA) rientra all’interno della DPIA, per cui valgono le considerazioni di cui al punto precedente. in riferimento al punto 6 della richiesta del 19/09/2022: “6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto In Indirizzo;” si ritiene che le scuole non siano tenute ad operare tale valutazione comparativa considerato che non esistono al momento software e piattaforme open source che possano essere considerate delle vere alternative alle piattaforme commerciali, peraltro gratuite, adottate dalla scuola considerate le competenze necessarie per l'allestimento e la gestione di tali ambienti. RITENUTO pertanto non si possa concedere l’accesso integrale ai documenti con ulteriore aggravio di lavoro per l'amministrazione che dovrebbe procedere ad operare degli estratti di tali documenti e ad inserire degli omissis. ISTITUTO TECNICO AGRARIO “D. ANZILOT TI" Viale Riociano n°5 - PESCIA (PT) www.agrariopescia.gov.it - pità010004@istruzione.it - tel. 0572 49401 tom (98) MIRI ACCREDIA RITENUTO altresì che, prima di concedere l'accesso ai documenti al punto 1 della richiesta, sia necessario coinvolgere le aziende nel ruolo di controinteressati a tutela dei loro interessi economici e commerciali, con ulteriore aggravio di lavoro per l'amministrazione considerata la molteplicità di operatori su più anni Considerato che e la cronica carenza di personale amministrativo stabilmente assegnato all'istituto scolastico ; e la precaria esperienza del personale amministrativo assegnato annualmente all'istituto; e la scarsa competenza professionale della maggior parte del personale amministrativo in dotazione; e l'assenza storica di continuità nella dirigenza e nella direzione amministrativa (basti pensare che l'istituto viene da più di 10 anni di reggenza e anche attualmente non può contare sulle prestazioni professionali di un Direttore SGA titolare); e la complessità dell'istituto al quale sono annessi un convitto maschile ed un'azienda agraria che insiste su una superfice di circa 10 ettari; e le difficoltà che hanno storicamente complicato la gestione ordinaria dell'istituto; rendono di fatto estremamente difficoltoso anche il solo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale; Considerata la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell'ufficio al buon andamento dell’amministrazione; tutto ciò premesso e considerato si rende noto che la scrivente istituzione scolastica deve fornire un riscontro negativo alla richiesta di accesso pervenuta per non compromettere la regolare erogazione del servizio scolastico . Il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la TOSCANA. Contro la decisione dell'’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale si sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il Dirigente Scolastico [omissis]