ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI - A. FROSINI” Via Puccini, 19 — 51100 Pistoia — Tel. 0573 33236 — Fax 0573 33236 Codice Fiscale 80008130470 — Codice M.P.I. PTIC829006 E- mail PTIC829006@ISTRUZIONE.IT Prot. n. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Pistola, 15 ottobre 2022 "MARCONI - FROSINI"-PISTONA Prot. 0008979 del 15/10/2022 | (scita) AI Sig. Fabio Pietrosanti con domicilio digitale comunicazioni@ pec.monitora-pa.it Oggetto: RISPOSTA istanza di accesso civico generalizzato [RIF FOIA-01.PTIC829006]. A seguito della Sua istanza ns. Prot. n. 8036 del 20/09/2022, nella quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1 copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 Anac ha precisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione ”; considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell’ente e sull’uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare 11 buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario; considerato che il Consiglio di Stato nell’ Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all’informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”; si rende noto che la richiesta di accesso civico generalizzato così come presentata risulta priva di fondamenti giuridici, per cui sulla stessa si esprime diniego per i seguenti motivi: - dall’ostensione dei documenti richiesti può derivare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali degli interessati (art. 5-bis, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 33/2013). La conoscibilità erga omnes dei dati richiesti potrebbe comportare conseguenze nei confronti degli interessati e dello stesso Istituto sulla loro sicurezza ed incolumità fisica e comunque avere un impatto negativo anche in termini di know-how aziendale; - l’istanza si configura manifestamente onerosa e massiva riguardando una notevole mole di documenti, in grado quindi di arrecare un pregiudizio serio ed immediato (art. 5-bis, c. 2, lett. a, del D.Lgs. n. 33/2013) al buon andamento della pubblica amministrazione in rapporto al carico di lavoro ragionevolmente esigibile dagli uffici (cfr. TAR Puglia, sez. III, 18 febbraio 2018, n. 234); - le richieste contenute nell’istanza di accesso sono inammissibili in quanto si configurano meramente esplorative dirette a sapere se siano previsti una certa attività amministrativa o un determinato servizio, oppure l'adozione di un determinato atto, preordinate quindi unicamente alla verifica della posizione dell’amministrazione rispetto a un certo tema; ciò delinea un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione illegittimo (cfr. TAR Lazio, sez. I-bis, 4 febbraio 2019, n. 1383); - l'istante ha indicato riferimenti fuorvianti del provvedimento del Garante privacy del 26 marzo 2020 “Didattica a distanza: prime indicazioni” con particolare riferimento alle richieste afferenti la DPIA, dato che proprio il provvedimento citato precisa quanto segue: “Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne 1 rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti”. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993)