À (= Prot. 0009358 del 19/12/2022 AI Sig. Fabio Petrosanti 1-4 (Uscita) comunicazioni @pec.monitora-pa.it E p.c.: AI Direttore Generale USR Toscana OGGETTO: F.O.I.A.- Riscontro a istanza di riesame Facendo seguito all’istanza di riesame presentata dal Sig. Fabio Petrosanti e tenuto conto della nota prot. n. 18850 del 1° dicembre u.s. trasmessa alle IIT.SS. dal Direttore dell’USR Toscana, si comunica quanto segue: Punto 1 della richiesta inoltrata e relativa all’accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013: Per quanto riguarda la presente richiesta, relativamente al [omissis] invitiamo a consultare il sito istituzionale del Comprensivo: www.statalemontecatiniterme.it — Area “Amministrazione Trasparente” — sezione “Bandi di gara e contratti”. In ogni caso, si allegano in copia: determina e contratto. Per quanto concerne invece il servizio di posta elettronica istituzionale: si precisa che trattasi di servizio fornito direttamente dal Ministero dell’Istruzione e dunque non potrà essere individuato alcun contratto. Punti 2-4-5 della richiesta inoltrata e relativa all’accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013: La richiesta inerisce a documenti che l’I.S. non ha l’obbligo di produrre. In particolare: il provvedimento del Garante della Privacy del 26.03.2020 chiarisce che la valutazione d’impatto della protezione dei dati “non è necessaria, se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in situazioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e la libertà degli interessati”. Ad esempio, non è richiesta la valutazione d’impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”. In virtù di quanto sopra, l’I.C. da me diretto non è in possesso del documento richiesto, perché non è tenuto ad effettuare alcuna DPIA. Punto 3 della richiesta inoltrata e relativa all'accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013: L’istanza sul punto è generica e con carattere esplorativo; non risultano esattamente individuati i documenti didattici, in quanto i dati richiesti non sono rivolti esclusivamente alla didattica e non sono oggetto di ostensione le misure tecniche finalizzate all’attivazione dei soli servizi strettamente necessari alla formazione. La richiesta di riesame è dunque denegata per carenza di motivazione; inoltre, così come formulata, risulta onerosa e sproporzionata e comporta un irragionevole carico di lavoro. Punto 6 della richiesta inoltrata e relativa all'accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. 33/2013: La richiesta di valutazione comparativa non è stata effettuata su piattaforme/prodotti utilizzati a titolo gratuito, come da indicazione del MIUR. Inoltre, le procedure comparative per il registro elettronico non sono state svolte, in quanto in periodo emergenziale e legato all’epidemia da Covid — 19, durante il quale la legislazione d’urgenza ha consentito l’utilizzo della procedura d’urgenza in affido diretto e dunque senza obbligo di comparazione. Si precisa che, anche in periodo non emergenziale, I Amministrazione può comunque operare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del cd. “codice dei Contratti” - e dunque può procedere in affido diretto — e che in aggiunta non avrebbe alcun obbligo di conservazione delle dette procedure, ai sensi del CAD. Infine, si ribadisce che la scuola ha proceduto all’acquisizione di alcuni servizi accessori a titolo completamente gratuito, seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione. fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L 39/1993)