Ministero dell'Istruzione LCCAPONNETTO Sa ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A. CAPONNETTO TEL 0572/82606 — FAX 0572/958925 - C.M.PTIC82000 legalita Sito web: www.icscaponnetto.edu.it email: ptic820000 Q@istruzione.it dode si oscende lo AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale 0, - "A, CAPONNETTO"MONSUMMANO TERME comunicazioni@pec.monitora-pa.it Prot. 0010982 del 22/12/2022 | (Uscita) p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Pec: drto@postacert.istruzione.it Oggetto : Richiesta di accesso civico generalizzato - Istanza di riesame ricevuta da USR Toscana in data 01 dicembre2022 VISTA l'istanza di accesso civico generalizzato inviata dal sig. Fabio Pietrosanti in data 19/09/2022; VISTA la richiesta di riesame pervenuta all’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in data 14/11/2022, prot. n°18017 del 15/11/2022; VISTE, altresì, le indicazioni trasmesse dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, agli Istituti Scolastici, con nota drto n° 16557 del 19/10/2022; In relazione alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. art.5 del D.Lgs 33/2013, riguardante: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizipiù complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo ALLA LUCE delle indicazioni ricevute a seguito di riesame da lei presentato all’USR Toscana e premessetutte le osservazioni ivi contenute, SI COMUNICA PUNTO 1 Per quanto riguarda la presente richiesta la invitiamo a consultare il sito Istituzionale dell’ICS “A. Caponnetto” — Monsummano Terme, al seguente indirizzo: https://icscaponnetto.edu.it/ La documentazione è presente in Amministrazione Trasparente, al seguente Link: https://trasparenza-pa.net/?codcli=sc26280&node=149843 Per quanto riguarda la posta elettronica istituzionale, non potrà essere individuato nessun contratto in quanto trattasi di un servizio fornito direttamente dal Ministero dell’Istruzione. PUNTO 2 VISTO il provvedimento del Garante della privacy del 26 marzo 2020 concernente prime indicazioni sulla didattica a distanza e contenente chiarimenti sulla valutazione di impatto che ha previsto la non obbligatorietà della DPIA per gli istituti scolastici che adottano piattaforme cloud per la conduzione dell’attività DAD. In particolare tale provvedimento del Garante privacy chiarisce che la valutazione d’impatto «non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)»; DATO ATTO che secondo parere dell’ Avvocatura Generale dello Stato reso con la nota prot. 39482 del 12 ottobre 2022, con riguardo alla valutazione d’impatto, che afferma proprio in relazione alla richiesta di accesso presentata da Monitora PA: “sembrerebbe che nel caso in esame non vi fossero i presupposti per il sorgere dell'obbligo di redazione della DPIA poiché le istituzioni scolastiche non attuano un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali”. Prosegue poi il parere dell’ Avvocatura generale dello Stato: «sembrerebbe possibile rispondere che l’Istituto scolastico non è in possesso del documento richiesto poiché non era tenuto ad effettuare alcuna DPIA» Premesso quanto sopra, l'istituto Comprensivo “A. Caponnetto” non è in possesso del documento richiesto poiché non è tenuto ad effettuare alcun DPIA. PUNTI 3 e 4 In relazione al punto 3 riteniamo utile fare riferimento al pronunciamento dell’ Avvocatura Generale dello Stato che relativamente al terzo quesito presentato da Monitora PA afferma: “In merito appare opportuno valutare se quanto richiesto) possa comportare un onere di lavoro eccessivo rispetto all'interesse conoscitivo sotteso all’istanza, fermo restando che con riferimento a tale punto dell’istanza, come certamente per il documento n. 1, parrebbero porsi in modo rilevante le esigenze di protezione dei dati dei controinteressati, con tutte le conseguenze già esaminate. La richiesta appare inoltre generica non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo, oltre che riferirsi anche a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” sembrano esulare dai compiti istituzionali di codeste Amministrazioni”. Premesso quanto sopra si ritiene che l’istanza sui punti 3 e 4 non sia sufficientemente ed adeguatamente motivata e, così come formulata, risulti per 1’ Amministrazione manifestamente onerosa, sproporzionata comportando un irragionevole carico di lavoro. Inoltre essa fa riferimento a dati non riferibili esclusivamente alla didattica e perciò non riferibili alle funzioni istituzionali della scuola. PUNTI 5 Non si dà corso ad alcuna comunicazione in quanto non esiste un esplicito obbligo di legge alla sua redazione da parte degli istituti scolastici nello svolgimento delle attività istituzionali a distanza. PUNTO 6 Non è stata condotta alcuna valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82, considerata l’assenza di qualunque soluzione con software libero o a codice aperto che potesse soddisfare le esigenze dell’istituto scolastico . Si ritiene opportuno fare presente che le soluzioni commerciali a pagamento sono state adottate nel rispetto del vigente codice degli appalti, mentre la piattaforma cloud per il supporto delle attività didattiche è stata acquisita a titolo gratuito. Distinti saluti La dirigente scolastica 22.12.2022 09:56:05 UTC