ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO “BERNARDO PASQUINI” VIA TOSCANINI, 4 — 51010 MASSA E COZZILE (PT) C.M. PTIC80600D — C.F.: 81003790474 - Tel.e Fax: 0572-770025 E-Mail: ptic80600d@istruzione.it - PEC: ptic80600d@ pec.istruzione.it - Web: www.istitutopasquini.edu.it ICS "B, PASQUINILMASSA E COZZILE Prot. 0010076 del 30/12/2022 alla c.a. del Sig. Fabio Pietrosanti | [Uscita] comunicazioni@pec.monitora-pa.it e p.c. del Direttore Generale dell’USR Toscana drto@postacert.istruzione.it Oggetto: risposta accesso civico generalizzato in seguito a istanza di riesame In Relazione alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi del’art.5 del D.lgs. 33/2013 e Istanza di Riesame presentata all’USR e parzialmente accolta riguardo a quanto da Lei richiesto: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario 1 per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023; 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'atto 6A EL Ewa, 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta slgttrornienp nqsMgaisticg jgigdeoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023. Si specifica quanto segue: Per quanto riguarda il punto 1, il servizio di posta elettronica istituzionale è fornito direttamente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. In particolare, per il servizio del registro elettronico si allegano le copie delle determine a contrarre (e i contratti) con il fornitore Argo per gli anni 2020 - 2021 - 2022; per quanto riguarda l'utilizzo della G-suite per le videoconferenze e utilizzo per la didattica a distanza al seguente link https://\workspace.google. it/intl/it/terms/2013/1/premier_terms.html trova le condizioni generali di utilizzo. Per il punto 2, 4 e 5: la richiesta non è ostendibile poiché l'Istituzione scolastica non ha l'obbligo di effettuare alcuna DPIA, anche alla luce del provvedimento del Garante della Privacy del 26/03/2020 che chiarisce che la valutazione di impatto “non è necessaria se il trattamento effettuato dalle Istituzioniscolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulterioricaratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente un monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)” In merito al punto 3, non si ostendono queste misure tecniche perché la richiesta appare generica, non sufficientemente ed adeguatamente motivata, non esatta ma esplorativa, facente riferimento a dati non rivolti alla didattica; così come formulata, risulta per l‘Amministrazione manifestamente onerosa, sproporzionata e comporta un irragionevole carico di lavoro. Per quanto riguarda il punto 6, le procedure comparative non sono state svolte perché, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, l'Istituzione scolastica ha utilizzato l’affidamento diretto per il registro elettronico , legittimato ancor più dalla legislazione di urgenza nel periodo pandemico. Ai sensi del CAD (D.lgs 7/03/20225 n°82) la scuola non ha l'obbligo di conservazione dei documenti richiesti su prodotti relativi a piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a istanza , didattica digitale integrata poiché utilizza un sistema gratuito seguendo le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito Distinti saluti Massa e Cozzile, lì 30/12/2022 La Dirigente Scolastica [omissis] (art.45 — Valore giuridico della trasmissione s.m.i. e norme collegate)