I.L.S. “LL. DA VINCI — FASCETTI” PISA Sede ITIS e Uffici: Via Contessa Matilde, 74 — 56123 Pisa Tel. 050 888420 Fax 050 888488 Pep Sede IPSIA: Via Ugo Rindi, 47 - 56123 Pisa Tel. 050 888490 www.davincifascetti.it E-mail: piis00800a@istruzione.it - P.E.C. piis00800a@pec.istruzione.it - C.F. 93089140508 1.1.5L. DA VINCI - FASCETTI*-PISA Prot. 0018294 del 28/12/2022 All’attivista di Monitora-PA Sig. Fabio Pietrosanti 1-4 fIUscita) c/o comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: richiesta accesso civico. In merito alla richiesta di accesso civico presentata dal sig. Fabio Pietrosanti, si fa presente quanto segue: In relazione ai documenti richiesti nell'istanza sub n. 1 (“copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023”) si segnala che le copie dei contratti richiesti sono presenti nella sezione amministrazione trasparente del sito (https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28483) e qui potranno essere recuperate dal richiedente; In relazione ai documenti richiesti nel punto n. 2 (“copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022;") l'istituto scolastico non ne è in possesso poiché non tenuto ad effettuare alcuna DPIA. Come rappresentato nella nota che si riscontra, il Garante della Privacy, nel Provvedimento del 26 marzo 2020, ha precisato che la DPIA non è necessaria nel caos in esame perché l'istituzione scolastica non effettua trattamenti di dati personali su larga scala. Precisamente il citato provvedimento chiarisce che “La valutazione di impatto, che l'art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici). Medesime argomentazioni valgono con riferimento ai documenti relativi ai punti nn. 4 e 5 (“4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; I.I.S. “L. DA VINCI — FASCETTI” PISA ( ECDL Sede ITIS e Uffici: Via Contessa Matilde, 74- 56123 Pisa Tel. 050 888420 Fax 050 888488 Sede IPSIA: Via Ugo Rindi, 47 - 56123 Pisa Tel. 050 888490 www.davincifascetti.it E-mail: piis00800a@istruzione.it - P.E.C. piis00800a@pec.istruzione.it - C.F. 93089140508 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2028 dall'Istituto in indirizzo”). e In relazione ai documenti richiesti nel punto n. 3 (“3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste e adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi, anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;) appare che tale richiesta possa comportare un onere di lavoro eccessivo rispetto all'interesse conoscitivo sotteso all'istanza, fermo restando che con riferimento a tale punto dell'istanza, parrebbero porsi in modo rilevante le esigenze di protezione dei dati dei controinteressati. La richiesta appare inoltre generica non individuando con esattezza la documentazione richiesta e connotata da carattere esplorativo, oltre che riferirsi anche a dati che in quanto “non rivolti esclusivamente alla didattica” sembrano esulare dai compiti istituzionali di questo Istituto. e In relazione ai documenti richiesti nel punto n. 6, (‘copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo”) non è stata effettuata alcuna valutazione comparativa, per fatto che la piattaforma utilizzate durante il periodo della pandemia è state fornite gratuitamente e opzionata sulla base delle indicazioni rese dal Ministero dell'Istruzione. Pisa, 28 dicembre 2022 Il Dirigente Scolastico [omissis]