Istituto Comprensivo “C. Cassola” LON Via Sforza, 6 — 57023 — Cecina Mare (LI) Tel. 0586/620.167 ESEREO Cod.Mec. LIIC820003 Cod.Fis. 92144970495 e-mail: liicB20003@istruzione.it - Pec:liic820003@pec.istruzione.it www.iccassola.edu.it Spett.le Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20/09/2022 a questo istituto e volta ad ottenere l'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del d.lvo 33/2013, si rende noto che la scrivente istituzione scolastica non darà seguito alla richiesta pervenuta in quanto non è accoglibile. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l'interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall'altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa sull'utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell'istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l'autorità di controllo redige e rende pubblico. Infine, dall'istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe le Scuole a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. Siffatta richiesta, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell'amministrazione stessa.» Si aggiunge inoltre che, l'Avvocatura di Stato ritiene che: «(...) non sia meritevole di accoglimento poiché, con la medesima, il richiedente, si ripete, non qualificatosi come effettivo portatore, in proprio o quale rappresentante di una collettività, di un interesse giuridico concreto e non di mero fatto, mira ad ottenere l'ostensione di documentazione, peraltro di notevoli dimensioni, relativa alla gestione, da parte della scuola, dei profili di informatizzazione e di tutela della privacy relativi della didattica, specie a distanza ovvero integrata, e delle attività amministrative durante l'intero periodo della pandemia, sostanzialmente ancora in corso. Infatti, pur qualificata come istanza di accesso civico generalizzato, come tale astrattamente tesa ad ottenere informazioni e documenti da una Pubblica Amministrazione senza ledere privacy o riservatezza di alcuno, e senza dover manifestare una specifica finalità della richiesta di ostensione, l'istanza (...) sembra, invece, in tutto assimilabile ad una vera e propria istanza di accesso, e soggiace necessariamente alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. (...) Pertanto, nel caso di specie, la qualità di attivista dell'istante denota una finalità chiaramente strumentale, ideologica e causidica sottesa l'istanza. Di conseguenza, non potendosi ritenere che la predetta istanza sia qualificabile come accesso civico generalizzato, nonostante tale nomen iuris le sia stato attribuito, essa dovrà essere deliberata secondo la disciplina sopra indicata.» Ne discende, a giudizio dell'Avvocatura di Stato, «l’inaccoglibilità (...) in ragione della mancanza dell'indicazione di un oggettivo e reale titolo di legittimazione attiva del richiedente - dichiaratosi semplicemente attivista di un'organizzazione, senza peraltro fornire neanche dettagli, riferimenti, riconoscimento giuridico, atto costitutivo ovvero statuto della medesima - nonché alla luce dell'’omessa indicazione delle reali e concrete finalità dell'istanza che, nei fatti, si risolve in un “controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”, che costituisce caso espressamente previsto dal legislatore, dall'art. 24 comma 3 L. 241/90, di esclusione addirittura del diritto d'accesso. Inoltre, non può essere sottaciuto che essa istanza comporti il concreto rischio di lesione della privacy e della riservatezza del personale scolastico , dei discenti e dei genitori dei medesimi, riguardanti anch'essi di riflesso dall'istanza in oggetto, considerando che già i dati anagrafici contenuti nella plurima documentazione richiesta in ostensione rientrano tra quelli sensibili e non potendosi escludere che da essi documenti possano desumersi ulteriori elementi informativi ancor più personali.» Sono stati adeguatamente informati il DPO e il RPCT in ordine a detta circostanza. Il Dirigente Scolastico [omissis] FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, D.LGS. 39/1993