Liceo|-etrarcA rezzo € «Si CAMBRIDGE International Examinations CLASSICO MUSICALE "©" Cambridge International School LICEO CLASSICO E MUSICALE mailarpc010002@istruzione.itarpc010002@pec.istruzione.it STATALE "F, PETRARCA" AREZZO Ci So De [omissis] . 0005933 del 19/10/2022 odice FIScale |-4 (Uscita) AI Sig. FABIO PIETROSANTI Oggetto: Risposta Accesso civico generalizzato A seguito della Sua istanza del 20/09/2022 trasmessa via pec, nella quale richiedeva l’accesso ai vari documenti ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 siamo con la presente a dare riscontro e rispondere alle sue n. 6 domande, procedendo con ordine. RICHIESTA N. 1: “copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà 1 servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Con riferimento a questo punto si precisa che la sua richiesta è quantomeno imprecisa. In base all'orientamento di ANAC, difatti, “l’accesso agli atti della P.A. deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’ Amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche relative ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza”. Non è quindi possibile una precisa risposta essendo la domanda del tutto generica. Inoltre la presenza di un contratto non dovrebbe essere posta in discussione considerato che il Garante della Privacy, nel Provvedimento del 26 marzo 2020, ha chiarito che “Qualora la piattaforma prescelta compirti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento)”. RICHIESTA N. 2: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022” Con riferimento alla richiesta si precisa che l’Istituzione scolastica non è in possesso del documento richiesto poiché non è tenuto ad effettuare alcuna DPIA in quanto le istituzione scolastiche non attuano un monitoraggio sistematico né una profilazione né un trattamento su larga scala dei dati, atteso che il trattamento dei dati personali avviene per le sole finalità istituzionali. Sul punto si evidenzia che con provvedimento del 26 marzo 2020 1l Garante Privacy ha voluto fornire una serie di chiarimenti in merito all’utilizzo dei sistemi di didattica a distanza e dei registri elettronici. In particolare, il Garante, con riferimento alle DPIA, ha così affermato: “/a valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati.” A tal riguardo, occorre precisare che, con predetto provvedimento, il Garante non ha in alcun modo derogato all’applicazione del GDPR per asseriti motivi emergenziali (come sotteso nella sua in esame), in quanto, in primis, non ne avrebbe nemmeno il potere. L'Autorità ha solo fornito interpretazioni e precisazioni utili a comprendere il corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione, evitando così il frammentarsi delle prassi e il dilagare della confusione in un momento già di per sé particolarmente complicato. Per questo la sua richiesta è da ritenere inammissibile. FONDI Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali STRUTTURALI PON S di a Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per E U ROPEI 2014-2020 MIUR Memmuzione © per l'Innovazione Digitale Unione Europea PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) Liceo|-etrarcA rezzo € «Si CAMBRIDGE International Examinations CLASSICO MUSICALE "©" Cambridge International School e-mailarpc010002@istruzione.itarpc010002@pec.istruzione.it www.liceopetrarca.edu.it Codice Fiscale 80002440511 RICHIESTA N. 3: “copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare 1 soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023” Tale richiesta è eccessivamente generica e meramente esplorativa, motivo per cui non può essere soddisfatta. Sul punto, le linee guida ANAC precisano che “l’istanza di accesso civico identifica 1 dati, le informazioni o i documenti richiesti”; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. RICHIESTA N. 4: “copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” Sul punto, si precisa che l’art. 35 del GDPR prevede precisi casi in cui è necessaria la DPIA. Tra questi non rientrano quelli in esame. Non solo, il Garante Privacy ha pubblicato altresì un elenco esemplificativo (non esaustivo) dei trattamenti soggetti a DPIA e, tra questi, non sono presenti quelli citati dal richiedente. L’osservatore attento noterà tuttavia che, al numero 6, si fa riferimento al trattamento di dati di minori. Ebbene, sul punto, nella pagina dedicata proprio alla valutazione d’impatto, il Garante ha precisato che: si evidenzia come le espressioni trattamenti “sistematici” e “non occasionali” indicate nell’Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto di cui ai punti 6, 11 e 12 sono riconducibili al criterio della “larga scala”. Non basta quindi la presenza di un trattamento verso minori ma serve anche la “larga scala”, elemento che, ritornando anche al provvedimento del 26 marzo 2020, non è rinvenibile con riferimento alla singola scuola. RICHIESTA N. 5: “copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’ eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” In merito a questo punto occorre evidenziare che le scuole italiane possono utilizzare solo fornitori accreditati AGID, secondo rigide procedure di accreditamento, senza considerare che la determinazione di alcuni di queste funzioni sono di competenza esclusivamente ministeriale. In ogni modo i fornitori accreditati AGID sono sottoposti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla protezione dei dati personali, Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.1. Inoltre, se ci fossero stati dei problemi, AGID e il Ministero sarebbero intervenuti revocando le certificazioni. RICHIESTA N. 6: “copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo” Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca FONDI UT & Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali S T R U TT U R A LI Ss & 4° Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 2014-2020 MIUR lemuzione e per l'Innovazione Digitale Unione Europea [omissis] SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) Liceo|PetrarcA rezzo È «Si CAMBRIDGE International Examinations Cambridge International School CLASSICO MUSICALE e-mailarpc010002@istruzione.itarpc010002@pec.istruzione.it www.liceopetrarca.edu.it Codice Fiscale 80002440511 La richiesta appare meramente esplorativa; non sono stati registrati acquisti nel periodo indicato e, in ogni modo, 1 corrispettivi annuali relativi alle strumentazioni indicate sono sotto soglia, di conseguenza la normativa e le regolamentazioni non obbligano alla valutazione comparativa e relative conservazioni di tali atti. Inoltre le piattaforme utilizzate durante il periodo della pandemia sono state fornita gratuitamente dai vendor e opzionate sulla base delle indicazioni rese dal Ministero dell’Istruzione. Inoltre e quale considerazione più generale va ribadito quanto segue. L'art 5 bis del D.1gs 33/2013, stabilisce che l’accesso civico deve essere rifiutato, fra l’altro, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a) e che «l amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5). L° Adunanza Plenaria n. 10/2020, ha affermato che “resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza”. Se esiste, in altri termini, l'interesse ad una conoscenza diffusa dei cittadini nell’esecuzione dei contratti pubblici, volta a sollecitare penetranti controlli da parte delle autorità preposte a prevenire e a sanzionare l’inefficienza, la corruzione o fenomeni di cattiva amministrazione e l’adempimento delle prestazioni dell’appaltatore, tali da rispecchiare l’esito di un corretto confronto in sede di gara, a maggior ragione gli operatori economici, che abbiano partecipato alla gara. Sono, pertanto, interessati a conoscere illegittimità o inadempimenti manifestatisi dalla fase di approvazione del contratto sino alla sua completa esecuzione, non solo per far valere vizi originari dell’offerta nel giudizio promosso contro l’aggiudicazione (Cons. St., sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115), ma anche con riferimento alla sua esecuzione, per potere, una volta risolto il rapporto con l’aggiudicatario, subentrare nel contratto od ottenere la riedizione della gara con chance di aggiudicarsela. Ma tale interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, come accade nel caso in esame, pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Emerge, inoltre, che dalla semplice lettura della domanda di accesso che, l’interessato ha, con tale istanza, richiesto un gran numero di documenti che obbligherebbe lo scrivente a fornire migliaia di pagine obbligando a destinare del personale per una consistente mole di tempo all’espletamento della presente richiesta; ciò andrebbe a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione visto che le segreterie sono già oberate dai tanti adempimenti richiesti e dalla scarsità di personale, senza, peraltro, che tale richiesta sia giustificata da esigenze tali da imporre di sopportarne l’onerosità. Per tale ragione la richiesta di accesso non può essere accolta. FONDI K% Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia ST R U TT U R A LI & rod 1 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 2014-2020 MIUR lemuzione e per l'Innovazione Digitale Unione Europea [omissis] SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR) u» CAMBRIDGE Liceo|PetrarcA rezzo‘ CLASSICO MUSICALE International Examinations Cambridge International School e-mailarpc010002@istruzione.itarpc010002@pec.istruzione.it www.liceopetrarca.edu.it Codice Fiscale 80002440511 F.to Il Dirigente Scolastico [omissis] (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) FONDI Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle STRUTTURALI PON Rd nei [omissis] Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 2014-2020 MIUR l’istruzione e per l'Innovazione Digitale Unione Europea [omissis] SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FESR)