Sede centrale: Via dei Combattenti, TERONTOLA- 52044 CORTONA (AR) FONDI Tel 0575 67519 — sito web: www.icginobartalicortona.edu.it STRUTTURALI e-mail: aric841007@istruzione.it — pec: aric841007@pec.istruzione.it EUROPEI 2014-2020 Cod.Fisc: 92082410512 — Cod. MIUR: ARIC841007 — Cod. Univoco [omissis] SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR) ISTITUTO COMPRENSIVO - CORTONA 2-CORTONA Prot. 0008152 del 29/12/2022 |-4 (Uscita) Al Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it Risposta a seguito istanza di riesame presso RPCT - USR Toscana In riferimento alla Sua istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 del 19/09/2022, trasmessa via PEC il 20/09/2022, si precisa che questo Istituto Scolastico ha fornito risposta entro i termini. Infatti con nota prot. n. 6418 del 19/10/2022 ha espresso il proprio diniego motivato, in attesa di disposizioni dagli organi centrali del Ministero e dal RPCT dell’USR Toscana. In relazione all’istanza di riesame il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, quale RCPT - USR Toscana, con nota n. 18850 del 01/12/2022, ha fornito alcune indicazioni. Pertanto, in riferimento alla richiesta pervenuta in data 20/09/2022 e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall’Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell’istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall’Istituto in indirizzo; [p: com.monitoraPA2.docx Si riporta quanto segue: Per quanto previsto al Punto 1) si rimanda a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai link: - https://www.trasparenza-pa.net/?codcli=5C28293 Per quanto riguarda il Punto 2), il punto 4) e il Punto 5) si informa la S.V. che non è previsto DPIA, come previsto dal Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante della Privacy, che ha chiarito quanto segue: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza [...] o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”. Per quanto riguarda il Punto 3) si richiama la sentenza n. 503 del 3-12-2021, con la quale il T.A.R. per l'Abruzzo Pescara, Sez. |, ha affermato: “ in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, [...] sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti controinteressati. La natura massiva della istanza presentata imporrebbe all'amministrazione di porre in essere complessi oneri procedimentali al fine di acquisire il consenso dei numerosi controinteressati menzionati nell'istanza”. Poiché la richiesta appare generica e connotata da carattere esplorativo, oltre che richiedere un carico di lavoro irragionevole che potrebbe interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione (Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj; Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), si ritiene di non procedere all’accesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 e segg. del D.lvo 33/2013. Per quanto riguarda il Punto 6) si precisa che questa istituzione scolastica agisce nei termini di cui all’art. 36 del DI.gs 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni. Distinti saluti. Il dirigente scolastico [omissis] Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.