VIA EMILIA 10 — 52100 AREZZO TEL. 0575 20761/21581 E-MAIL: ARICB13003@ISTRUZIONE.IT CF 80010320515 - cop. MPI ARIC813003 Arezzo, vedi segnatura Prot. n. vedi segnatura AI Sîg. Fabio Pietrosanti comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: Accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del D.lvo 33/2013. In riferimento alla richiesta pervenuta in data 20/09/2022 a questo istituto e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e segg. del divo 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto 0 altro atto giuridico il forza del quale l'Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza 0 di una piattafortaa che consenta i monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli attiriportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di pasta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che sì trovino al di fuori dell'Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell'anno scolastico 2022/2023 dall'istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; Sî riporta quanto segue: Per quanto previsto al Punto 1) si rimanda a quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai link: - https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/ARIC813003/7/0/0/show -https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/trasparenza.php? sede_codice=ARME0018&referer=http://www.scuolavasari.it Per quanto riguarda il Punto 2), il punto 4) e il Punto 5) si informa la S.V. che non è previsto DPIA, come previsto dal Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante della Privacy, che ha chiarito quanto segue: “La valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza [...] © comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”. Per quanto riguarda il Punto 3) si richiama la sentenza n. 503 del 3-12-2021, con la quale il T.A.R. per l'Abruzzo Pescara, Sez. |, ha affermato: “ in materia di accesso civico generalizzato, il diritto di accesso non può essere espletato in pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione riversando sulla medesima un onere oltremodo gravoso e tale da sottoporla ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e tempestività della sua azione, questo specialmente laddove, [...] sia in gioco altresì il coinvolgimento di un numero imprecisato di soggetti controinteressati. La natura massiva della istanza presentata imporrebbe all'amministrazione di porre in essere complessi oneri procedimentali al fine di acquisire il consenso dei numerosi controinteressati menzionati nell'istanza”. Poichè la richiesta appare generica e connotata da carattere esplorativo, oltre che richiedere un carico di lavoro irragionevole che potrebbe interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione (Circolare FOIA n. 2/2017, par. 7, lett. dj Cons. St., sez. VI, 13 agosto 2019, n. 5702), si ritiene di non procedere all'accesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 e segg. del D.lvo 33/2013. Distinti saluti Il Dirigente Scolastico [omissis]