1.5. "A. Damiani" Protocollo 0016842/2022 del 29/09/2022 A nr = fun = G lati LE I ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. DAMIANI” Via Trapani 218 — 91025 — Marsala - CF:00290250810 ISTITUTO TECNICO AGRARIO IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE Via Trapani, 218 - 91025 — Marsala C/da Cuore di Gesù - 91025 - Marsala Tel.0923.989031-989051-989014 fax 0923-736271 Tel.-fax SPECIALIZZATO IN ENOLOGIA E VITICOLTURA CON SEZIONE ALBERGHIERO e.mall : tpis01200g@istruzione.it pec: tpis01200g@pec.istruzione www.istitutodamiani.edu.it Prot. (vedi segnatura protocollo allegata) Marsala (vedi segnatura data allegata) Oggetto: Accesso Civico generalizzato da parte di Monitora PA Con riferimento alla nota in oggetto, si rappresenta quanto segue PREMESSE NORMATIVE Il riordino della disciplina sulla trasparenza dell’agere publicum operato dal decreto legislativo n. 97/2016 ha avuto come suo precipuo scopo, da un lato, il voler promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e, dall'altro, il voler favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Orbene, proprio al fine di raggiungere i summenzionati importanti risultati il legislatore ha ritenuto opportuno affiancare all'accesso civico “semplice” un’altra tipologia di accesso civico, equivalente all’anglosassone Freedom of information act (FOIA): l’accesso civico “generalizzato”, che si estrinseca nell’ espressione più alta del diritto all'informazione del cittadino. L'accesso generalizzato, nello specifico, risulta disciplinato al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, che così recita: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”. Ebbene, dalla lettura del dato normativo sopra riportato risulta rilevabile ictu oculi che “chiunque”, senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A., che siano, tuttavia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Trattasi, dunque, di dati e documenti in relazione ai quali pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica Amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dal co. 5 bis del decreto de quo. I limiti all'accesso civico generalizzato In via generale l’accesso civico può essere rifiutato dalla P.A esclusivamente in ragione dei limiti previsti all’art 5 bis, commi 1,2,3 d. lgs 33/2013, nella fattispecie, nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse pubblico. PREMESSO CHE e Il Garante Privacy, a seguito delle numerose richieste pervenute da parte dei DPO, ha confermato che il conferimento dei dati non è dovuto in quanto la richiesta è priva di fondamento. e |documenti richiesti non possono qualificarsi come “ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. e La Valutazione d’impatto (DPIA) rientra, quando obbligatoria, (la DPIA è necessaria quando il trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà della persona e più in particolare quando il trattamento dei dati avviene in modo automatizzato o vengono effettuati trattamenti valutativi come la profilazione, il trattamento riguarda dati sensibili (ora detti particolari) o soggetti vulnerabili come i minori o avvengono trattamenti di dati personali su larga scala.) rientra tra le attività finalizzate alla valutazione del rischio e quindi per sua natura costituisce un documento interno e non di pubblico dominio. CONSIDERATO CHE - È volontà del richiedente pubblicare tramite una apposita sezione del sito Monitora PA e rendere accessibili al pubblico <> in violazione dell’interesse pubblico del Titolare legato alla sicurezza informatica. - I documenti richiesti (DPIA), ad eccezione dei contratti, non possono qualificarsi come “ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione e pertanto non rientranti nelle richieste di accesso civico in considerazione della loro natura. In considerazione delle superiori premesse e considerazioni la richiesta in oggetto NON PUÒ ESSERE ACCOLTA. IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] (documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005)