11 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-MESSINA Prot. 0016161 del 18/10/2022 ll Uscita) reSniLool È ud» Per Ja scuola 14 FSE-FESR Regione Sicilia Ministero dell’istruzione UNIONE EUROPEA LUCR EER ERI) © © QD d Ig ita le LIE an XI ISTITUTO COMPRENSIVO “GRAVITELLI” - Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo - Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA tel. 090/9434089 e-mail: meic869006 @istruzione.it pec: meic869006 @pec.istruzione.it Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006 www.comprensivogravitelli.edu.it Egregio Sig. Fabio Pietrosanti Co-fondatore di Monitora PA A mezzo pec al domicilio digitale indicato: comunicazioni@pec.monitora-pa.it La sottoscritta [omissis] in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto |.C. XI Paino Gravitelli in riferimento alla “Richiesta di accesso civico generalizzato” pervenuta a questo istituto in data 20.09.2022 prot. n. 14012 e volta ad ottenere ai sensi dell’art. 5 e segg. del D.Lgs 33/2013 l’accesso ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; In ordine al primo punto: l’istanza può essere accolta. Si allega copia dei contratti richiesti. In ordine al secondo punto: l’istanza non può essere accolta in quanto non esiste l’obbligo di redazione del DPIA da parte dell’Istituzione scolastica , in considerazione del fatto che la stessa non attua un monitoraggio sistematico, né una profilazione, né un trattamento su larga scala dei dati. In particolare si rappresenta che la valutazione d’impatto o DPIA non è mai stata necessaria. Il Garante con Provvedimento del 26 marzo 2020 "Didattica a distanza: prime indicazioni" ha chiaramente specificato: “la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici). Successivamente all'adozione delle piattaforme DAD, l’istituto non ha rilevato particolari rischi o eventi che possano aver portato alla redazione di DPIA In odine al terzo punto: l’istanza non può essere accolta in quanto l’ostensione dello stesso viola l'esigenza di protezione dati dei controinteressati. Considerando che la suddetta richiesta sembra avere carattere meramente esplorativo, riferendosi a dati che non riguardano esclusivamente la didattica, si precisa che la giurisprudenza amministrativa stabilisce che le richieste esplorative — dirette a sapere se siano previsti una certa attività amministrativa o un determinato servizio 0, ancora, l'adozione di un determinato atto — possono essere dichiarate inammissibili qualora siano preordinate unicamente alla verifica della posizione dell’amministrazione rispetto a un certo tema (Tar Lazio, sez. l-bis, 4 febbraio 2019, n. 1383). L'interesse alla trasparenza, di tipo conoscitivo, che non esige una motivazione specifica, deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio [...] pena rappresentare un inutile intralcio all'esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi» (Così Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495). In merito anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 2 aprile 2020, n. 10, ha evidenziato che «l’accesso, finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), non può finire per intralciare proprio il funzionamento della stessa, sicché il suo esercizio deve rispettare il canone della buona fede e il divieto di abuso del diritto» con la conseguenza che sarà «possibile e doveroso evitare e respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate e, cioè, tali da comportare un carico irragionevole di lavora idoneo ainterferire conil buon andamento della pubblicaamministrazione; richieste massive uniche [. ], contenenti un numero cospicuo di dati0 di documenti, 0 richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili ad uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie 0 pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi ovviamente in base a parametri oggettivi». In ordine al quarto punto: l'istanza non può assera accolta in quanto le modalità di trattamento per l'utilizzo di piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata e registro elettronico coinvolgono meno di due elementi della lista riportata in Allegato 1 al Provvedimento del Garante n. 467 11/10/2018, pertanto non sono soggette all'obbligo di valutazione d'impatto ex art 35 GDPR. In'ordina al quinto punto: listanza non può assera accolta in quanto la DPIA non è necessaria come indicato dal Provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 peri servizi di videoconferenza, DID e [omissis] messaggistica e registro elettronico non sono previsti trasferimenti all’estero. Con riferimento alla richiasta di documenti al punto 6l'istanza non può essere accolta in quanto l'Istituzione scolastica , per l'as. 2022/2023 non ha effettuato alcuna valutazione comparativa, tenuto conto che le piattaforme utilizzate durante il periodo della pandemia sono state fomite gratuitamente e individuate anche sullabase delle indicazioni rese dal Ministero dell'istruzione. F.to digitalmente l1Dirigente Scolastico [omissis]