IV ISTITUTO COMPRENSIVO “G. LEOPARDI” Piazza Stella Maris Rione Minissale 98125 MESSINA - Tel./Fax 0903697129 Cod.fiscale 80006720835 - Cod.meccanografico MEIC86200B E-mail: meic86200b@istruzione.it- meic86200b@pec.istruzione.it Spett.Le * i Monitora-PA all’attenzione del Sig.ig. FabioFabio Pietrosanti Pi i a mezzo PEC comunicazioni@pec.monitora-pa.it Prot. 0005521 del 06/10/2022 | {Ulscita) e, p.c., al RPCT USR SICILIA del A.T.VIII a mezzo PEC: drsi@postacert.istruzione.it OGGETTO: risposta ad istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013- MONITORA PA. Con la presente si dà riscontro alla Vs. istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013 inviata mezzo PEC in data 21/09/2022 e si dichiara che l’istanza in oggetto non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito esposte. 1. In primo luogo, come insegna la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 25.01.2021 n. 495), se da un lato l’interesse alla trasparenza non richiede una motivazione specifica, dall’altro deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benché minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, ...., pena rappresentare un inutile intralcio all’esercizio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi. Ebbene, nel caso che qui occupa, la richiesta formulata da Monitora PA pare difettare di quella base di concretezza necessaria per essere accolta, riducendosi ad essere qualificata come una mera istanza volta ad un controllo pretestuoso in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa sull’utilizzo delle tecnologie comunicative (in particolare la richiesta sub.1). Si tratterebbe, quindi, di richiesta vessatoria, pertanto non accoglibile. 2. In secondo luogo, si sottolinea come le informazioni richieste ai punti 2-4-5-6 dell’istanza, si riferiscono ad operazioni non propriamente di competenza delle singole istituzioni scolastiche, come ad esempio la valutazione di impatto che, ai sensi dell’art. 35 del GDPR, riguarda prevalentemente autorità pubbliche o enti pubblici per progetti su scala ampia e trattamenti indicati nell'elenco che l’autorità di controllo redige e rende pubblico. 3. Dall’istanza in esame, si evince che la mole dei documenti oggetto di ostensione obbligherebbe l'Istituzione scolastica a fornire numerosissime pagine, senza, peraltro, che la predetta richiesta sia sostenuta da esigenze tali da giustificarne l’onerosità. 4. La richiesta in oggetto, così sproporzionata e abnorme, viene espressamente qualificata come inammissibile dalla recente giurisprudenza del massimo consesso di giustizia amministrativa (si veda la pronuncia dell’ Adunanza plenaria n. 10/2020), in quanto comporterebbe un carico irragionevole ed eccessivo di lavoro, idoneo a interferire con il buon andamento dell’ Amministrazione stessa.Cordiali saluti.