REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. RODARI —- G. NOSENGO” VIA SAN PAOLO, 107 - 95030 GRAVINA DI CATANIA Cod. Mecc. CTIC8A4007 C.F. 93190610878 TEL 095/7258150 e-mail ctic8a4007@istruzione.it — ctic8Ba4007@pec.istruzione.it www.icrodarinosengo.edu.it Spett.le sig. Pietrosanti Fabio n.q. di Co-fondatore di “Monitora P.A.” comunicazioni@pec.monitora-pa.it Oggetto: Riscontro a richiesta di accesso civico generalizzato presentato da Monitora PA nella persona di Fabio Pietrosanti, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. DINIEGO. La presente con riferimento alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato inviata con pec del 20/09/2022 acquisita al 10089 del 11/10/2022. Premesso che dalla sopracitata richiesta si legge al punto 3 (pagina 1): “con la fine dello stato di emergenza è venuto meno parte di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento del 26 marzo 2020 — “Didattica a distanza: prime indicazioni [n. doc 9300784], il quale prevedeva la possibilità di allentare alcune stringenti prescrizioni in materia di trattamento dei dati, pur ribadendo la vigenza, anche nel corso dell'emergenza sanitaria, di obblighi ben precisi da parte degli istituti scolastici” A tal riguardo occorre precisare che, con il già menzionato provvedimento, il Garante non ha in alcun modo derogato all'applicazione del GDPR per gli asseriti motivi emergenziali, fornendo solamente precisazioni utili ad un corretto approccio alla didattica a distanza in vista della sua massiva adozione. Tutto ciò precisato, quanto richiesto dall’atto FOIA di cui in oggetto riguarda: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. In merito al punto 1 della richiesta pervenuta si segnala, preliminarmente, che la stessa coinvolge diversi servizi quali, ad esempio posta elettronica e PEC, erogati da altri enti pubblici e amministrazioni a cui la scuola è sottoposta (come lamministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione). Si presuppone, per tale premessa, il carattere meramente esplorativo di almeno una parte della richiesta, che renderebbe la stessa inaccettabile per quanto indicato dalla Determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016, pag 9, con rif. al parere del Consiglio di Stato 18.2.2016, par. 11.3. Si rappresenta, infatti, che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta di accesso civico generalizzato meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto. Anac ha puntualizzato, infatti, che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell'amministrazione, quest’ultima può ponderare da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell'’amministrazione”. Tali conclusioni dell'Autorità risultano corroborate dalle conclusioni cui è pervenuta l'autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VI, il quale, con la sentenza del 13 agosto 2019, ha stabilito che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull'attività dell'ente e sull'uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ed equo bilanciamento di interessi, che non se ne faccia un uso non conforme ai dettami normativi. Sempre il Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria n. 10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”. Ancora più recentemente, il Consiglio di Stato (sent. N. 495/2021) ha statuito che l’interesse alla trasparenza, pur non richiedendo una motivazione specifica, “deve in ogni caso palesarsi non in modo assolutamente generico e destituito di un benchè minimo elemento di concretezza, anche sotto forma di indizio, pena rappresentare un inutile intralcio delle funzioni amministrative e un appesantimento immotivato delle procedure di espletamento dei servizi”. Pertanto, la richiesta presentata allo scrivente Ufficio appare sproporzionata e onerosa, esigendo la produzione, per un periodo di tre anni scolastici, di contratti e altri atti giuridici alcuni dei quali andrebbero estrapolati a partire da contratti stipulati online peraltro con software house suggerite dal Ministero, accreditate presso AgID e con termini e condizioni di utilizzo sempre pubbliche e ben disponibili anche al richiedente. L'onerosità del carico di lavoro per l’Istituto è evidente anche in considerazione delle esigue risorse di personale di cui la scrivente istituzione dispone. Infatti, presso l’ufficio di segreteria, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa rivolta ad una popolazione studentesca pari a 708 alunni prestano servizio n. 4 assistenti amministrativi + 2 unità da 18 ore cadauna, assegnati ai seguenti ambiti: 2 UNITA’ — gestione personale; 2 UNITA’ — gestione didattica; 1 UNITA’ da 18 H- gestione protocollo; 1 UNITA’ da 18 H —gestione protocollo. Alla luce di quanto sopra indicato, la raccolta delle informazioni richieste imporrebbe a questa istituzione scolastica un notevole carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il corretto funzionamento dell’ordinaria attività amministrativa, fondamentale per fornire il necessario e indispensabile supporto al servizio di istruzione. Per tali motivi la richiesta non può essere accolta. In merito alla richiesta dei documenti di cui ai sopracitati punti 2, 4 , 5, si tratta di atti relativi ad operazioni non obbligatorie per la singola istituzione scolastica , come indicato dall’art. 35 del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) e ribadito dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" [9300784] nel quale si legge che: “non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”. In particolare, l'Istituzione Scolastica non attua alcun monitoraggio sistematico, né una profilazione, né un trattamento su larga scala dei dati. Le richieste di cui ai suddetti punti, inoltre, riguardano atti non in possesso dell’Istituzione Scolastica e, pertanto, non ostensibili. Per tali motivi la richiesta non può essere accolta. In merito alla richiesta dei documenti di cui al sopracitato punto 3, si specifica che questa istituzione ha utilizzato esclusivamente le piattaforme consigliate dal Ministero e accreditate presso AGID, nonché le metodologie e le indicazioni suggerite dallo stesso Ministero e dal Garante per la [omissis] ivando solo i servizi minimi per la didattica i quali, non consentendo il monitoraggio sistematico degli utenti né tantomeno ricorrendo a soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (i.e. utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici), non presentano caratteristiche suscettibili di aggravare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Si rileva che, comunque, l’ostensione dei documenti richiesti violerebbe l’esigenza di protezione dei dati dei controinteressati, senza contare che la richiesta risulta avere, al riguardo, carattere meramente esplorativo, riferendosi a dati non concernenti esclusivamente la didattica. Per tali motivi la richiesta non può essere accolta. In merito alla richiesta dei documenti di cui al sopracitato punto 6, l'Istituzione Scolastica , durante il periodo della pandemia, non ha utilizzato piattaforme di e-/earning acquistate a titolo oneroso bensì piattaforma concessa a titolo gratuito, tra quelle individuate anche sulla base delle indicazioni rese dal Ministero dell'Istruzione e accreditate presso l’AGID. La valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. Igs. 7/3/2005 n. 82, per l’anno scolastico 2022/2023, risulta ancora in corso di produzione (si sott’'intende sempre e solo per la piattaforma scelta dall'istituto tra i software liberi e non quella fornita dagli enti superiori). Per tali motivi la richiesta non può essere accolta. Tutto quanto sopra esposto e rappresentato, corre la necessità di ribadire come la richiesta di accesso civico generalizzata di cui trattasi non risulti supportata da alcun interesse giuridico concreto di cui il richiedente sia portatore, in proprio o quale rappresentante di una collettività, bensì da un interesse di mero fatto, non suscettibile di tutela giuridica, mirante ad ottenere l’ostensione di documentazione, peraltro di notevole dimensioni, relativa alla gestione, da parte della scuola, dei profili di informatizzazione e di tutela della privacy relativa alla didattica, specie a distanza ovvero integrata, e delle attività amministrative durante l’intero periodo della pandemia, sostanzialmente ancora in corso. Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il Dirigente Scolastico [omissis] *Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.