MANO vr | =i Ambrosini Una scuola un lavoro Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera “Gaspare Ambrosini” Via Che Guevara — 92026 FAVARA (AG) tel. 0922 429331 — C.F. 93011170847 agrh02000c@istruzione.it www.alberghierofavara.edu.it Favara, 19.10.2022 Egr. Sig. Fabio Pietrosanti comunicazioni @pec.monitora-pa.it e p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione SICILIA Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato del 21/09/2022. In riferimento alla richiesta pervenuta in data 21/09/2022 Prot. n. 12590 a questo istituto e volta ad ottenere l’accesso civico generalizzato al sensi dell’art. 5 e segg. del D.Lgs. 33/2013 alla seguente documentazione: 1. copia del contratto o altro atto giuridico il forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; 3. copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 4. copia della valutazione d’impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del GDPR, effettuata nell’ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; 5. copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all’eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. 6. copia della valutazione comparativa ai sensi dell’art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all’acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa; CONSIDERATI i limiti all’accesso civico generalizzato nella fattispecie individuati A] Richieste «massive o manifestamente irragionevoli» Le linee guida dell’ANAC di cui alla determinazione n. 1309 del 28.12.2016 testualmente recita “nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione (cfr. CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03)”. B] Richiesta di documenti che non possono qualificarsi come ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione. C] In via generale l’accesso civico può essere rifiutato dalla P.A esclusivamente in ragione dei limiti previsti all’art 5 bis, commi 1,2,3 d. lgs 33/2013, nella fattispecie, nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse pubblico. Nella fattispecie la richiesta di informazioni riguardanti l’analisi dei rischi informatici (regole tecniche, DPIA quando obbligatori) riguarda documenti soggetti, per loro natura, a riservatezza a tutela dell’interesse pubblico del Titolare. PREMESSO che l’Istituto scolastico usufruisce in concessione di una casella di posta elettronica ministeriale e di una casella di posta certificata PEC ministeriale e che le software house fornitrici dei servizi di posta sono scelte a livello ministeriale e la relativa contrattualizzazione è stata gestita dal Ministero competente; che il Registro Elettronico dell’Istituto scolastico viene fornito da “Argo” e che non è stato adottato da Codesto Istituto scolastico in seguito alla pandemia da Covid-19 e in nessun caso si può collegare la sua adozione allo stato di emergenza; CONSIDERATA la necessità di finalizzare prioritariamente l’attività dell’ufficio al buon andamento dell’amministrazione e alla regolare erogazione del servizio scolastico Ciò premesso per significarle, in risposta alle richieste, quanto segue: Punto 1 la scrivente istituzione scolastica concede accesso parziale ai documenti di cui al su citato punto 1, limitatamente ai provvedimenti pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, e reperibile al link https://www.trasparenza-pa.net/?codcli=SG19668 che, pertanto, possono essere liberamente consultati da chiunque ne abbia la necessità. Per tutte le altre richieste di cui al punto 1 il diniego all'accesso è motivato in quanto la richiesta risulta massiva, manifestamente irragionevole con conseguenze in termini di costo organizzativo e buon funzionamento degli uffici di segreteria. Punto 2 Diniego all’accesso per le seguenti motivazioni: la richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020; documenti che rivestono carattere di riservatezza; genericità della richiesta; eccessiva onerosità in termini organizzativi. Punto 3 Diniego all’accesso per le seguenti motivazioni: la richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020; documenti che rivestono carattere di riservatezza; genericità della richiesta; eccessiva onerosità in termini organizzativi; carattere meramente esplorativo della richiesta. Punto 4 Diniego all’accesso per le seguenti motivazioni: la richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020; documenti che rivestono carattere di riservatezza; genericità della richiesta; eccessiva onerosità in termini organizzativi. Punto 5 Diniego all’accesso per le seguenti motivazioni: la richiesta riguarda documenti non obbligatori. Punto 6 Diniego all’accesso per le seguenti motivazioni: la richiesta riguarda documenti non obbligatori. Distinti saluti IL DIRIGENTE SCOLASTICO [omissis] (firmato digitalmente)