Su ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO "Francesco Crispi" "Francesco Crispi" Via Presti, 2 - 92016 Ribera (AG) TECNICO Tel. 0925 61523 - agis021005@istruzione.it "Giovanni XXIII" www.istitutosuperiorecrispiribera.edu.it - agis021005@pec.istruzione.it PROFESSIONALE Codice fiscale n. 83002610844 "A. Miraglia" AI Sig. Fabio Pietrosanti, con domicilio digitale ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "F, CRISPI"-RIBERA comunicazioni@pec.monitora-pa.it Prot. 0013290 del 17/10/2022 1-4 (Uscita) e p.c. AI Direttore Generale Ufficio Scolastico Regione Sicilia drsi@postacert.istruzione.it Oggetto: riscontro a richiesta di accesso civico generalizzato del 20/09/2022 A seguito della Sua istanza pervenuta a questa Istituzione Scolastica in data 20/09/2022, con la quale richiedeva l’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5 e segg. del D.Lgs 33/2013 ai seguenti documenti: 1. copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale l’Istituto Scolastico in indirizzo ha utilizzato ed utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) effettuata dall'Istituto Scolastico in indirizzo nell’ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022; copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso diutilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; copia della valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del GDPR, effettuata nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; copia della valutazione di impatto del trasferimento dei dati all’estero (TIA), afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi (ovvero che si trovino al di fuori dell’Unione Europea) necessario per la fruizione ed il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottati nell’anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo. copia della valutazione comparativa ai sensi dell'art. 68 del d. lgs. 7/3/2005 n. 82 realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico, adottate nell'anno scolastico 2022/2023 dall'Istituto in indirizzo; si rappresenta quanto segue: Premesso che l’accesso generalizzato previsto dall’art.5, comma 2 del D.ivo 33/2013 presenta la dichiarata finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa; Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato è suscettibile di rigetto in ragione dei limiti previsti dall’art.5 bis, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n.. 33/2013 a tutela di interessi pubblici e private; Considerato che l'istanza di accesso civico generalizzato può essere altresì rigettata quando la richiesta è tale da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione come nel caso di richieste: - massive - ripetute - vessatorie - ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione; Considerato che in via generale l’accesso civico può essere rifiutato dalla P.A esclusivamente in ragione dei limiti previsti all'art 5 bis, commi 1,2,3 d. lgs 33/2013, nella fattispecie, nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse pubblico. Nella fattispecie la richiesta di informazioni riguardanti l’analisi dei rischi informatici (regole tecniche, DPIA quando obbligatori) riguarda documenti soggetti, per loro natura, a riservatezza a tutela dell'interesse pubblico del Titolare. Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n.1309 del 28 dicembre 2016, Anac ha precisato che non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l'’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto; Ricordando che nelle linee guida contenute nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, Anac haprecisato che “quando viene presentata domanda di accesso civico generalizzato per un numero manifestamente irragionevole di documenti tale da paralizzare il buon funzionamento dell’amministrazione, quest'ultima può ponderare da un lato l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e dall'altro il carico di lavoro che ne deriverebbe e decidere di salvaguardare l'interesse ad un buon andamento dell’amministrazione”; Considerato che la sentenza del 13 agosto 2019 del consiglio di Stato - Sezione VI stabilisce che l'accesso civico serve a favorire forme diffuse di controllo sull’attività dell'ente e sull'uso delle risorse pubbliche ma non può intralciare il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. Va svolta quindi una valutazione caso per caso per garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento, che non se ne faccia un uso malizioso e non si crei una sorta di effetto "boomerang" sull’ente destinatario; Considerato che il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria, n.10 del 02/04/2020 ha stabilito che “l’accesso civico generalizzato finalizzato a garantire, con il diritto all'informazione, il buon andamento dell’amministrazione, non può finire per intralciare il funzionamento della stessa. Pertanto, è possibile respingere: richieste manifestamente onerose o sproporzionate, ovvero tali da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo a interferire con il buon andamento della pubblica amministrazione; richieste massive uniche, contenenti un numero cospicuo di dati o di documenti, o richieste massive plurime, che pervengono in un arco temporale limitato e da parte dello stesso richiedente o da parte di più richiedenti ma comunque riconducibili a uno stesso centro di interessi; richieste vessatorie o pretestuose, dettate dal solo intento emulativo, da valutarsi in base a parametri oggettivi”; Constatata la natura generica e meramente esplorativa delle richieste volte a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone, peraltro su più anni scolastici, con aggravio di lavoro notevole; Ritenuto che la predetta istanza, nonostante venga qualificata come accesso civico generalizzato, appare del tutto assimilabile ad una vera e propria istanza di accesso, riconducibile pertanto alla disciplina ed alle condizioni di cui agli artt.22 e seguenti della legge 241/1990; Visto il parere del DPO; Ciò premesso per significarle, in risposta alle richieste, quanto segue: Punto 1 Parziale accoglimento della richiesta limitatamente ai contratti relativi alla piattaforma DAD e Registro elettronico, peraltro già pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale della scuola. Per tutte le altre richieste il diniego all'accesso è motivato in quanto la richiesta risulta massiva, manifestamente irragionevole con conseguente in termini di costo organizzativo e buon funzionamento degli uffici di segreteria. Punto 2 La richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020 e riguardano documenti che rivestono carattere di riservatezza. Il diniego all'accesso risulta quindi motivato dall’interesse del soggetto pubblico, dalla genericità della richiesta e dall’eccessiva onerosità in termini organizzativi. Punto 3 La richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020 e riguardano documenti che rivestono carattere di riservatezza. Il diniego all'accesso risulta quindi motivato dall’interesse del soggetto pubblico, dalla genericità della richiesta e dall’eccessiva onerosità in termini organizzativi. Punto4 La richiesta riguarda documenti non obbligatori così come specificato dal Garante nel Provvedimento del 26 marzo 2020 e riguardano documenti che rivestono carattere di riservatezza. Il diniego all'accesso risulta quindi motivato dall’interesse del soggetto pubblico, dalla genericità della richiesta e dall’eccessiva onerosità in termini organizzativi. Punto 5 La richiesta riguarda documenti non obbligatori considerato che la scuola, nella scelta dei fornitori, ha individuato fornitori accreditati AGID e per le configurazioni degli utenti in piattaforma ha rispettato il principio di minimizzazione dei dati compreso, in alcuni casi, la pseudo- minimizzazione. Punto 6 La richiesta riguarda documenti non disponibili in quanto il Regolamento di contabilità delle scuole non indica un obbligo di conservazione degli atti (di valutazione comparativa) per acquisti sotto soglia. Ribera, 17/10/2022 Allegati: - Contratti Registro elettronico anni 2020-2021-2022 - Contratto Google Workspace anni 2020/22 Il Dirigente Scolastico [omissis] Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo. 82/2005 e ss.mm.ii.